(Programmazione dei lavori pubblici)
1.
L 'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo
importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale
e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già
previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le
amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti,
in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i
lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie
degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento
nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio -
economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma
triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni
aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante
pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori
già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, possono
essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche
rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica,
paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e
ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori
previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate.
Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale.
6. L 'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione
preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo che per i
lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153
per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità. (Comma modificato dal
D.Lgs. 152/2008)
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente
ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata
elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero
lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità,
fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la
loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da
qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.
Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
9. L 'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili
in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o
di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco
annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario
che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli
enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti
nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna
forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi
annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i programmi triennali
e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l’Osservatorio. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta
eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall’approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti
programmatori vigenti. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)