(Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici)
(art. 30, commi 3, 4, 7 bis, l. n. 109/1994)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 75 e dall’articolo 113, l 'esecutore
dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è
inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità
civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi.
3. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo
superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione
operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono
avvalersi i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lett. a), b) e c).
Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore
a 75 milioni di euro. (comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)