(Accesso agli atti e divieti di divulgazione)
(art. 6 direttiva
2004/18; artt.
13 e 35, direttiva 2004/17, art. 22 l . n. 109/1994; art. 10, D.P.R. n. 554/1999; l. n. 241/1990)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il
diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il
diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione
all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara
informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei
soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito
sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la
comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei
candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione
dell’aggiudicazione;
c-bis) in
relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino
all’aggiudicazione definitiva. (Lettera
inserita dal D.Lgs. 152/2008)
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non
possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L’inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo
326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza,
sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle
offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da
individuarsi in sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione
del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative
ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo
di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e
b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di
affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta
di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla
disciplina della parte III, all’atto della
trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati,
della qualificazione e della selezione degli operatori economici e
dell’affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre
requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
7-bis. Gli enti aggiudicatori
mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno
domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di
forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali
intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici
indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili
agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione
del riferimento a tali documenti. (Comma aggiunto dal D.Lgs. 152/2008)