(Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi)
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque
superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella
misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ferma
restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e
trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere
il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. (Comma
così modificato dal D.Lgs. 113/2007)
1-bis. Fermi i vigenti
divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali
da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e
imputabili all’acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di
pagamento degli stessi, ferma restando l’applicazione dei prezzi contrattuali
ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da
parte dell’esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto
nella tipologia e quantità necessarie per l’esecuzione del contratto e la loro
destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da
parte del direttore dei lavori; a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l’effettivo inizio dei lavori e che l’esecuzione
degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si
applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per
variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei
lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di
inadempimento dell’affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei
lavori o non completamento dell’opera per cause non imputabili al committente.
L’importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle
stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica (Comma inserito dal D.Lgs. 152/2008)
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si
può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell'articolo 1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui
al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso
in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei
lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. (comma modificato
dal D.Lgs.)
3-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione
appaltante l’istanza di applicazione
del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di
cui al medesimo comma 3. (Comma inserito dal D.Lgs. 152/2008)
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da
costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore
dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva
con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più significativi. (comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)
6-bis: A pena di
decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di
cui al comma 6. (Comma inserito dal D.Lgs. 152/2008)
7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare
le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non
inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei
soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo
di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati
finanziati dal CIPE stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i
propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a
quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato.
I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In
caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere
aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a
penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità
delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Regolamenti di attuazione
In
attuazione di questo articolo si confronti: