(Subentro)
(art. 37 octies, l. n. 109/1994)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio
per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del
progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione
di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del
concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal
concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 1-bis. (Lettera sostituita dal D.Lgs. 152/2008)
1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro
il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato
dall’amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori
della intenzione di risolvere il contratto. (Comma aggiunto dal D.Lgs. 152/2008)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al
comma 1.
2-bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto
costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3,
comma 15-ter. (Comma aggiunto dal D.Lgs. 152/2008)