TITOLO II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE 

 

Art. 16

(Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico)

(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4, d.lgs. n. 358/1992)

 

1. Nel rispetto dell’articolo 296 del Trattato che istituisce  la Comunità europea, sono sottratti all’applicazione del presente codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui all’elenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente militari.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.

 

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