(Locazione finanziaria
di opere pubbliche o di pubblica utilità)
[Articolo introdotto dal
D.Lgs. 113/2007]
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di
opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del
presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione
finanziaria“, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi
ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto
principale del contratto medesimo. (comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni
previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali,
economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche
tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie
dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed
economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore,
responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta,
ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o
sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione
da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di
imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro
soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in
ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla
eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.
4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive
modifiche, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea
con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto. Nel
caso in cui l’offerente sia un contraente generale, di cui all’articolo 162,
comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla
realizzazione, all’acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di
pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in
possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di
altri soggetti. (comma aggiunto dal D.Lgs. 152/2008)
4-ter. La stazione appaltante pone a base di
gara un progetto di livello almeno preliminare. L’aggiudicatario provvede alla
predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all’esecuzione
dell’opera. (comma aggiunto al D.Lgs. 152/2008)
4-quater. L’opera oggetto del contratto di
locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini
urbanistici, edilizi ed espropriativi; l’opera può essere realizzata su area
nella disponibilità dell’aggiudicatario. (comma aggiunto dal D.Lgs. 152/2008)