(Insediamenti
produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento
energetico)
1. Gli insediamenti produttivi e le
infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono opere private di
preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione
delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale,
ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere e permesso,
comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti
produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le
modalità di cui agli articoli 165
e 166;
contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva
eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o
dell'infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le
autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento
stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA ,
l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilità delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, incluse nel
programma di cui all'articolo 161,
si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso,
il concessionario o contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero
delle attività produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del
programma, il progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto è
trasmesso altresì alle amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE e
alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio delle opere, nonché
ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni
vigenti, l'opera è soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi
necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed è corredato
dallo studio di impatto ambientale che è reso pubblico secondo le procedure
vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico le aree
impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di
salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità, è comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal
concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con le stesse forme
previste per la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi
entro trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di
servizi ha finalità istruttoria e acquisisce gli atti e i documenti relativi
alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi, che
si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti hanno facoltà di presentare
motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della
approvazione del progetto, o richieste di varianti che non modificano le
caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali e
funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi
alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e
le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti e dai gestori delle
opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali
apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta
giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto
definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è
soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le procedure di
cui all'articolo
183.
5. L 'approvazione del CIPE è adottata a
maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle
province autonome interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla
osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e
l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico e di tutte le attività previste nel progetto approvato. In caso di
dissenso della regione o provincia autonoma si provvede con le modalità di cui
all'articolo
165, comma 6.
6. Le funzioni amministrative previste dal
presente capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture
strategiche per l'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il
Ministero e il Ministero delle attività produttive.
7. Relativamente
alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico gli enti
aggiudicatori di cui all’articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla
parte III. (Comma sostituito dal D.Lgs. 152/2008)
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 170.