(Requisiti di ordine speciale)
(art. 20 quinquies, d.lgs. n. 190/2002
aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I requisiti di ordine speciale occorrenti
per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacità economica e finanziaria
è dimostrata:
a) dal rapporto, risultante dai bilanci
consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio
consolidato, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui
all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media
consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta di cui alla
lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento,
il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse
finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a
disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia
inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa
proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui
alla lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è
l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento
del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere
dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per
cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori
superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio
2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e
continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove
il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta
alle stesse proporzioni la cifra d'affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori,
svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività
diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la
Classifica I , mille milioni di euro per la Classifica II e milletrecento
milioni di euro per la Classifica III , comprovata con le modalità
fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono
essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e
manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla
impresa.
3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa
è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al
quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in
alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al
cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento
della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente
e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di
qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per
i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e' costituito
dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato
dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso
eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei
lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni
dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono,
in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli
aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del
committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi
compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi,
nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate.
Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di
costruzione e gestione aggiudicate con procedure di gara. I certificati dei
lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se
questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti
certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi
compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o
interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di
cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all’allegato XXII. (Comma
modificato dal D. Lgs. 6/2007)
4. L 'adeguato organico tecnico e
dirigenziale e' dimostrato:
a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non
inferiore a quindici unità per la Classifica I , venticinque unità
per la Classifica II e quaranta unità per la Classifica III ;
b) dalla presenza in organico di direttori
tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di
progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata
professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di
cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro
per la Classifica I , cinquanta milioni di euro per la Classifica
II e sessanta milioni di euro per la Classifica III , in numero non
inferiore a tre unità per la Classifica I , sei unità per la
Classifica II e nove unità per la Classifica III ; gli stessi soggetti
non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale
fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il
mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella
propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore
tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga
idoneità; in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione o la riduzione della
Classifica. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)
5. Per le iscrizioni
richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di
adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere
sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per
importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la
Classifica I , in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere
generali per la Classifica II e per la Classifica III , in nove
categorie, di cui almeno cinque di opere generali.