Art. 24 (Articolo sostituito dal
D.Lgs. 152/2008)
(Appalti aggiudicati a scopo di
rivendita o di locazione a terzi)
(art.
12, direttiva 2004/18; art.
19, direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), d.lgs. n. 358/1992; art.
8, co. 1, lett. b), d. lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui
alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando
l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la
vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono
liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua
richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in
virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle
comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale
sensibile.