(Entrata in vigore)
1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo all’entrata in vigore del presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità e dell’Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l’articolo 240 in relazione all’accordo bonario per i servizi e le forniture.
3. L’articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell’elenco annuale per l’anno 2007; per gli elenchi relativi all’anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l’articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1 agosto 2007. [Comma aggiunto dall'art. 1octies D.L. 173/2006 e poi modificato dal D.Lgs. 6/2007]