Art. 3
(Definizioni)
(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, l . n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998;
art. 24, l . n. 62/2004)
1. Ai fini del presente
codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il <<codice>>
è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I
<<contratti>> o i <<contratti pubblici>> sono i
contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di
servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere
dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
aggiudicatori.
4. I <<settori
ordinari>> dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del
gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le
stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I <<settori
speciali>> dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia
termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.
6. Gli <<appalti pubblici>> sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli
<<appalti pubblici di lavori>> sono appalti pubblici aventi per
oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione, ovvero, previa
acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere
rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di
cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con
qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla
stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto
preliminare o definitivo posto a base di gara. [Comma così
modificato dal D.Lgs. 113/2007]
(Ai sensi dell'art. 253, comma 1 quinquies, per i contratti relativi a lavori,
servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, il comma 7 si applica alle
procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 5)
9. Gli <<appalti
pubblici di forniture>> sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori
o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
10. Gli <<appalti
pubblici di servizi>> sono appalti pubblici diversi dagli appalti
pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei
servizi di cui all'allegato II.
11. Le
<<concessioni di lavori pubblici>> sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice,
l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori
pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad
eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel
diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformità al presente codice.
12. La
<<concessione di servizi>> è un contratto che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che
il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di
gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità
all’articolo 30.
13.
L’<<accordo quadro>> è un accordo concluso tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più
operatori economici e il cui scopo è quello di
stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato
periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantità previste.
14. Il <<sistema
dinamico di acquisizione>> è un processo di acquisizione interamente
elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante,
limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta
indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L’<<asta
elettronica>> è un processo per fasi successive basato su un dispositivo
elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi
valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima
valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione
possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di
servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la
progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
15-bis. <<La
locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità>> è il
contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione
di lavori; (Comma inserito dal D.Lgs. 152/2008)
15-ter. <<Ai
fini del presente codice, i contratti di partenariato pubblico privato sono
contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la
costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica
utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il
finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di
tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e
degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i
contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la
concessione di servizi, la locazione finanziaria, l’affidamento di lavori
mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra
le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente
generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in
parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente
o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti
dall’articolo 44, comma 1-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248,
aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di
partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni
Eurostat.>>. (Comma inserito dal D.Lgs. 152/2008)
16. I contratti
<<di rilevanza comunitaria>> sono i contratti pubblici il cui
valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o
superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti
esclusi.
17. I contratti
<<sotto soglia>> sono i contratti pubblici il cui valore stimato al
netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle soglie di cui
agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti
esclusi.
18. I <<contratti
esclusi>> sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II,
sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non
contemplati dal presente codice.
19. I termini
<<imprenditore>>, <<fornitore>> e <<prestatore di
servizi>> designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un
ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il termine
<<raggruppamento temporaneo>> designa un insieme di imprenditori, o
fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura
privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno
specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
21. Il termine
<<consorzio>> si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento,
con o senza personalità giuridica.
22. Il termine
<<operatore economico>> comprende l'imprenditore, il fornitore e il
prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
23.
L’<<offerente>> è l’operatore economico che ha presentato
un'offerta.
24. Il
<<candidato>> è l’operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o
negoziata o a un dialogo competitivo.
25. Le
<<amministrazioni aggiudicatrici>> sono: le amministrazioni dello
Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici;
gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque
denominati, costituiti da detti soggetti.
26. L’<<organismo di diritto pubblico>> è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell’allegato III, al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.
28. Le <<imprese
pubbliche>> sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici
possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o
perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria,
o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante è presunta
quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente,
riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la
maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la
maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
c) hanno il diritto di
nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di
direzione o di vigilanza dell’impresa.
29. Gli <<enti
aggiudicatori>> al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici,
le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni
aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o
esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non
limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell’applicazione della parte III, figurano nell’allegato VI.
31. Gli <<altri
soggetti aggiudicatori>>, ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti
all’osservanza delle disposizioni del presente codice.
32. I <<soggetti aggiudicatori>>, ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le
amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di
cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei
fondi, di cui al citato capo IV.
33. L’espressione <<stazione appaltante>> (…) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo 32.
34. La <<centrale
di committenza>> è un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o
servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti
pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il <<profilo
di committente>> è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui
sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché
dall’allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici
tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il profilo di committente è
istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione [Comma
modifcato dal D.Lgs. 6/2007].
36. Le
<<procedure di affidamento>> e l’<<affidamento>>
comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di
progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante
concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di
idee.
37. Le
<<procedure aperte>> sono le procedure in cui ogni operatore
economico interessato può presentare un'offerta.
38. Le
<<procedure ristrette>> sono le procedure alle quali ogni operatore
economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta
soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le
modalità stabilite dal presente codice.
39. Il <<dialogo
competitivo>> è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso
di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi
a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le
sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati
saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore
economico può chiedere di partecipare.
40. Le
<<procedure negoziate>> sono le procedure in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con
uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce
procedura negoziata.
41. I <<concorsi
di progettazione>> sono le procedure intese a fornire alla stazione
appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale,
dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di
dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in
base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini
<<scritto>> o <<per iscritto>> designano un insieme di
parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme
può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi
elettronici.
43. Un <<mezzo
elettronico>> è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di
elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e
che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio,
attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44.
L’<<Autorità>> è l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
di cui all’articolo 6.
45.
L’<<Osservatorio>> è l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7.
46.
L’<<Accordo>> è l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel
quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round.
47. Il
<<regolamento>> è il regolamento di esecuzione e attuazione del
presente codice, di cui all’articolo 5.
48. La
<<Commissione>> è la Commissione della Comunità europea.
49. Il
<<Vocabolario comune per gli appalti>>, in appresso CPV (<<Common
Procurement Vocabulary>>), designa la nomenclatura di riferimento per
gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando
nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di
interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente
codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell’articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti
definizioni:
a) <<rete
pubblica di telecomunicazioni>> è l'infrastruttura pubblica di
telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali
definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri
mezzi elettromagnetici;
b) <<punto
terminale della rete>> è l'insieme dei collegamenti fisici e delle
specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di
telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e
comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) <<servizi
pubblici di telecomunicazioni>> sono i servizi di telecomunicazioni della
cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l’offerta, in
particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d) <<servizi di
telecomunicazioni>> sono i servizi che consistono, totalmente o
parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete
pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad
eccezione della radiodiffusione e della televisione.