(Avvalimento)
(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18;
art. 54, direttiva
2004/17)
1. Il concorrente,
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una
specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro
soggetto.
2. Ai fini di quanto
previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione
SOA propria e dell’impresa ausiliaria:
a) una sua
dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua
dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti
generali di cui all’articolo 38;
c) una dichiarazione
sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38;
d) una dichiarazione
sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione
sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 né si trova in una
situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle
altre imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia
autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
g) Nel caso di
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma
5.
3. Nel caso di
dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e
escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di
cui all’articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi
previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche
nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto
posto a base di gara.
6.
Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per
ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere
l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o
della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo
frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b) che hanno
consentito il rilascio dell’attestazione
in quella categoria. (Comma sostituito dal D.Lgs. 152/2008)
7. Il bando di gara può
prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese
partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti
tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito
tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o
percentuale indicata nel bando stesso. (Comma soppresso dal D.Lgs. 152/2008)
8. In relazione a
ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9. Il bando può
prevedere che, in relazione alla natura dell’appalto, qualora sussistano
requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature
possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste
possano prestare l’avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad
un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare
attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all’aggiudicatario.
10.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla
quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.[Comma modificato dal
D.Lgs. 6/2007]
11.
In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all’Autorità
tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per
l’esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso
l’Osservatorio.