(Regolamento e capitolati)
(art. 3, l . n. 109/1994; art. 6,
co. 9, l . n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la
disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e,
limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in
relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali
disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, in
ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle Regioni
e Province autonome. (La Corte Costituzionale con sentenza n. 401 del 23
novembre 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma
limitatamente alle parole "Province autonome")
3. Fatto salvo il
disposto dell’articolo 196
quanto al regolamento per i contratti del Ministero della Difesa, il
regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400. (Comma modificato dal D.Lgs. 6/2007)
4. Il regolamento è
adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni
culturali e ambientali, delle attività produttive, dell’economia e delle
finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di
Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al
presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni
del regolamento.
5. Il regolamento,
oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le
disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei
lavori pubblici;
b) rapporti funzionali
tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e
delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del
responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei
lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità
e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a
tali atti;
f) modalità di
istituzione e gestione del sito informatico presso l’Osservatorio;
g) requisiti soggettivi
compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di
qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite
dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per
le piccole e medie imprese; (Lettera modificata dal D.Lgs. 6/2007 e dal
D.Lgs. 113/2007)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli
incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli
affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle
commissioni giudicatrici;
i) direzione dei
lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame
delle proposte di variante;
m) ammontare delle
penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché
modalità applicative;
n) quota subappaltabile
dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le
attività necessarie per l’avvio dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni
disposte dal direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di
corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione
allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso
di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore; (Lettera
modificata dal D.Lgs. 113/2007)
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo,
ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite
certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d’opera, i termini per il collaudo, le condizioni di
incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori.
s-bis) tutela dei
diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento
recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19
aprile 2000, n. 145. (Lettera aggiunta dal D.Lgs. 113/2007)
6. Per assicurare la
compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio
1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili
all’estero ad uso dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri il
regolamento,
sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle
condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla
Unione europea. (Comma modificato dal
D.Lgs. 152/2008)
7. Le stazioni
appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e
tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati
menzionati nel bando o nell’invito costituiscono parte integrante del
contratto.
8. Per gli appalti di
lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato
generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del
presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato,
menzionato nel bando o nell’invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato
generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti
da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici
statali. (Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007)