(Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture)
(art. 81.2, direttiva
2004/18; art. 72.2, direttiva
2004/17; art. 4, l . n.
109/1994; art. 25, co. 1,
lett. c), l. n. 62/2005)
1. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
con sede in Roma, istituita dall’articolo 4
della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2.
L 'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata
d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle
esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in
settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.
L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme
sul proprio funzionamento. (Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007)
3. I membri
dell'Autorità durano in carica sette anni fino all’approvazione della legge di riordino
delle autorità indipendenti;e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici,
secondo gli ordinamenti di appartenenza,
sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del
mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell'Autorità. (Comma
modificato dal D.Lgs. 152/2008)
4. L’Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di
valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori
speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall’ambito di applicazione del
presente codice, al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2 e, segnatamente, il
rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta
del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché
il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative
indipendenti.
7. Oltre a svolgere i
compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:
a)
vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente,
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento;
b)
vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte
dall’ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento
alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al
presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non
sono soggetti a obblighi di comunicazione all’Osservatorio né a vigilanza
dell’Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c)
vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti
pubblici;
d) accerta che
dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico
erario;
e)
segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della
normativa sui contratti pubblici;
f)
formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione
alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture;
g)
formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la
revisione del regolamento;
h)
predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale
si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici
con particolare riferimento:
h.1)
alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2)
alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
h.3)
allo scostamento dai costi standardizzati di cui all’articolo 7;
h.4)
alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a varianti in corso
di esecuzione;
h.5)
al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari
e degli appaltatori;
h.6)
allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i)
sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all’articolo 7;
l)
esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m)
vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento
di cui all’articolo 5; nell’esercizio di
tale vigilanza l’Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli
organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei
presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare,
dette attestazioni;
n)
su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti,
esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo
svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di
soluzione; si applica l’articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266; (Per la disciplina di tale procedimento si veda il regolamento 24 gennaio 2008, che subentra al regolamento 10 ottobre 2006)
o)
svolge i compiti previsti dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n.
266.
8.
Quando all’Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie,
le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto
pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni
previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il
termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene
mediante iscrizione a ruolo.
9.
Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:
a)
richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei
contratti alle
SOA,
nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni
e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o
da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)
b)
disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
c)
disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di
esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d)
avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai
fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte
sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia
di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all’Autorità.
10.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici
oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
dal segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento
dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui
al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro
25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori
economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o
dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici
che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti
di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli
organismi di attestazione.
12.
Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare
è instaurato dall’amministrazione competente su segnalazione dell’Autorità e il
relativo esito va comunicato all’Autorità medesima.
13.
Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i
propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che
dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico
erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e
alla procura generale della Corte dei conti.