(Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture)
(art. 6, commi 5 – 8, l . n. 537/1993; art. 4, l . n. 109/1994;
art. 13, D.P.R. n. 573/1994)
1. Nell’ambito
dell’Autorità opera l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli
della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le
competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
3. L
'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento
con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP. (Comma
così modificato dal D.Lgs. 113/2007)
4. La sezione centrale
dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per
territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento
dei seguenti compiti, oltre
a quelli previsti da altre norme:
a)
provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i
contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di
quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli
affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le
relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli
preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli
interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b)
determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a
specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale;
c) determina
annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione
a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei
parametri qualità – prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai
sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per
estremi i
programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati; (Lettera modificata dal D.Lgs. 152/2008)
e) promuove la
realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché
con le Regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti
pubblici;
f) garantisce l'accesso
generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative
elaborazioni;
g) adempie agli oneri
di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
h) favorisce la
formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la
formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti
interessati;
i) gestisce il proprio
sito informatico;
l) cura l’elaborazione dei prospetti statistici di cui all’articolo 250 (contenuto del
prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
rilevanza comunitaria) e di cui all’articolo 251 (contenuto del
prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica).
[Comma
così modificato dal D.Lgs. 113/2007]
5. Al fine della
determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l’ISTAT,
avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e
la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base
statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi
rilevati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i
prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la
rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall’ISTAT di
concerto con il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella
determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si
tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g). [Comma
aggiunto dal D.Lgs. 113/2007]
6. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica,
assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità,
tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell’economia e
delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici
degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi
corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del
disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre
riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni
inadempienti.
7. In relazione alle
attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e
forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente
sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione
regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio,
per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni
dalla data dell’aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati
concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;[Lettera così modificata
dal D.Lgs. 113/2007]
b) limitatamente ai
settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed
effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori,
servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Per gli appalti di
importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione
dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i
quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all’Autorità,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i
dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente. Il
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è
sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro
51.545 se sono forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al
comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale,
sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla
sezione centrale.
10. E’ istituito il casellario informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio. Il regolamento di cui
all’articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito
informatico presso l’Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i
bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti
scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti
nell’archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di
massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)