Art. 79
(Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le
aggiudicazioni)
(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, l . n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2
e 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, commi 1 e 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4,
d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4,
D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, l . n. 62/2005)
1. Le stazioni
appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle
decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro,
all’aggiudicazione di un appalto, o all’ammissione in un sistema dinamico di
acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un
accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata
indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un
sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti
inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato
escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente
escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui
all’articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o
della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono
conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente
che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi
dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il
contratto o delle parti dell’accordo quadro.
3. Le informazioni di
cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:
a) su richiesta scritta
della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e
comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
4.
Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune
informazioni relative all’aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di
accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui
al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia
contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali
di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è
stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale
concorrenza tra questi.
5.
In ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio:
a)
l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria,
a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a
coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso
l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.
b)
l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione.
b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare
un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro. (Lettera aggiunta dal
D.Lgs. 152/2008)