Condono edilizio: la Corte Costituzionale boccia 3 leggi regionali
In Campania, legge regionale fuori tempo massimo


Con la sentenza 6 febbraio 2006, n. 49 (qui in estratto), la Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità delle regionali di sette Regioni: per una (la Campania) l’intera legge (L.r. 18/11/2004, n.10) è stata giudicata illegittima perché emanata 6 giorni dopo il termine stabilito: In questa Regione, quindi, si applicheranno le norme previste dalla legge nazionale e vengono meno i limiti più severi posti dalla Regione a tutela dei vincoli ambientali: condonabili tutti gli interventi conformi alle dimensioni previste dalla legge statale 326/03 (fino a 750 metri cubi per singola richiesta), per i quali sia stata presentata istanza nei termini previsti dalla L. 326/2003.
Per quanto riguarda l’Emilia Romagna è stata bocciata la sanatoria gratuita delle opere edilizie autorizzate e realizzate prima della L. 10/1977 disposta dall’art. 26, comma 4 della L. 21 ottobre 2004, n. 23. La norme è stata ritenuta incostituzionale perché introduce una sanatoria straordinaria gratuita non compatibile con le esigenze della finanza pubblica. In questo caso, è molto probabile che una nuova legge regionale preveda di condonare onerosamente gli illeciti ante 1977.
L’art. 3, comma 1 della legge regionale delle Marche (L.r. 23/2004) non ha riproposto, per quanto riguarda l’aumento della volumetria, il tetto massimo del 30 per cento dell’edificio e i 3.000 metri cubi complessivi per le nuove costruzioni residenziali. Questi tetti massimi, quindi, ritornano applicabili nelle Marche.
Le leggi regionali di Lombardia (L.r. 31/2004), Veneto (L.r. 21/2004), Toscana (L.r. 53/2004) e Umbria (L.r. 21/2004) hanno invece superato indenni il giudizio di costituzionalità.
Infine, per quanto riguarda la Sicilia, con un’altra sentenza (8 febbraio 2006, n. 39, la Consulta ha dichiarato che la tutela dei vincoli paesaggistici e ambientali prevale sulle ipotesi di condono edilizio. È stato perciò bocciato l'art. 17, comma 11, della L.r. 16 aprile 2003, n. 4 che stabiliva che il nulla osta della Soprintendenza per condonare le opere abusive situate in aree vincolate fosse necessario solo nei casi in cui i vincoli fossero precedenti alla realizzazione degli abusi (e ciò contraddicendo un’altra norma regionale, la n. 17/1994, che subordinava la sanatoria al nullaosta anche nei casi in cui il vincolo fosse successivo alla realizzazione delle opere abusive). A seguito della sentenza, per ottenere il condono,sarà di nuovo obbligatorio il nullaosta.

 

 

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 49 ANNO 2006

    REPUBBLICA ITALIANA          
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


omissis


PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE


riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2), dell'art. 4, dell'art. 6, commi 1, 2 e 5, e dell'art. 8, della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi), nella parte in cui non prevede, quali ulteriori condizioni per la conseguibilità della sanatoria, che le opere abusive non residenziali non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria, e che le nuove costruzioni residenziali non superino complessivamente i 3.000 metri cubi;

dichiara inammissibile l'impugnazione proposta, con il ricorso n. 3 del 2005, avverso l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi);

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte, con il ricorso n. 7 del 2005, avverso l'art. 3 comma 1, lettera a) e comma 3, della legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di condono edilizio);

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte, con il ricorso n. 8 del 2005, avverso l'art. 19 e l'art. 27, comma 4, della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta, con il ricorso n. 9 del 2005, avverso l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 10 del 2004

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, dell'art. 29, comma 2, dell'art. 32, dell'art. 33, commi 1, 2, 3 e 4, dell'art. 34, commi 1 e 2, lettera a), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 42, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché del «principio di autonomia degli enti locali», con il ricorso n. 114 del 2004;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, commi 2, 5, lettera c), e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 115 del 2004;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche n. 23 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 2 del 2005;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, e dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 3 del 2005;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge della Regione Veneto n. 21 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 7 del 2005;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettere a) e c), , nonché dell'art. 21, comma 1, lettere c), d), e), h), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 8 del 2005.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

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