Legge regionale Marche
23 dicembre 2003, n. 29.
Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale.
La seguente legge regionale:
1. Il Comune vigila sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio
comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento,
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive
contenute nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio
attività.
2. L'autorità comunale competente, quando accerti l'inizio di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi statati, regionali o da
altre norme urbanistiche a vincolo di inedificabilità, o destinate ad
opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire
l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), e
successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla
tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani) o appartenenti ai beni
disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici),
nonché delle aree di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), l'autorità
comunale provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma
2, qualora sia constatata dai
competenti uffici comunali l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e
delle modalità di cui al comma 1, l'autorità comunale ordina
l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei
provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui
vengono realizzate le opere non sia esibito il titolo abilitativo, ovvero non
sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di
presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione
all'autorità giudiziaria, alla Provincia e all'autorità comunale
competente, la quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle
opere e dispone gli atti conseguenti.
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le
ipotesi di cui all'articolo 1, l'autorità comunale competente informa
immediatamente il Presidente della Giunta regionale e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dal medesimo articolo
1.
1. Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio
attività, il committente e il costruttore sono responsabili della
conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni degli
strumenti urbanistici nonché, unitamente al direttore dei lavori, a
quelle del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività e
alle modalità esecutive ivi stabilite. Essi sono inoltre tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salva che
dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato
agli altri soggetti di cui al comma 1 la violazione delle prescrizioni e delle
modalità esecutive contenute nei titoli abilitativi con esclusione delle
varianti in corso d'opera di cui all'articolo 29, comma
2, del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), fornendo all'autorità comunale competente
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di
totale difformità o di variazione essenziale rispetto ai titoli
abilitativi, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico
contestualmente alla comunicazione resa all'autorità comunale
competente.
In caso contrario questa segnala al consiglio dell'ordine professionale di
appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, ai
fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.
[1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in
difformità da esso, ovvero di denuncia di inizio attività
nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma
3, del D.P.R. 380/2001, o in
difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli
31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma
1, del medesimo D.P.R.
380/2001 e comunque
fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso
o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso in
sanatoria se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso e al momento della
presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinata al pagamento, a
titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in
caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dal D.P.R.
380/2001. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale
difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla sola
parte dell'opera difforme dal permesso.
3. Il rilascio del permesso in sanatoria per gli interventi realizzati in
assenza o in difformità della denuncia di inizio attività
è subordinato al versamento di una somma non superiore a euro 5.164,00 e
non inferiore a euro 16,00 stabilita dall'autorità comunale competente
in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del
territorio.
4. Il permesso in sanatoria è rilasciato dall'autorità comunale
competente entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda,
decorsi i quali questa si intende rifiutata.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la denuncia di inizio
attività effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso
di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di euro
516,00.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del D.L. 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici) convertito in legge 24 novembre 2003, n.
326, a seguito dell'adeguamento effettuato con la presente legge alle
disposizioni del D.P.R. 380/2001 non si applicano nel territorio regionale le
disposizioni di cui ai commi da 25 a 38 ed ai commi
40, 41 e 43
dell'articolo
32 del D.L. 269/2003 suddetto, ad eccezione di quelle in materia di oblazione
penale].
Con sentenza 198/2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data ad Ancona, addì 23 dicembre 2003
IL PRESIDENTE
(Luigi Minardi)