Legge
regionale 11/11/2004 n. 25
(Modificata
con L.r. 29 agosto 2005, n. 28)
Art. 1
(Sanatoria delle opere abusive)
1. Le opere abusive rientranti nelle tipologie di illecito da 1 a 6
dell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003, sono suscettibili
di sanatoria edilizia nei termini, alle condizioni e con le modalità previsti
dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dalla presente legge.
2. Si considerano ultimate le opere così come definite dall'articolo 31, comma
2, della legge n. 47/1985.
3. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le opere abusive che non abbiano
comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della
volumetria della costruzione originaria e comunque un ampliamento:
- fino a 200 mc. per le pertinenze delle abitazioni;
- fino a 500 mc. per i volumi residenziali;
- fino a 750 mc. per i volumi produttivi
per singola unità immobiliare, a condizione che l'abuso
non superi
complessivamente 3.000 metri cubi [Comma così
modificato con L.r. 28/2005].
4. Nei casi in cui siano necessari interventi di adeguamento sulle strutture
delle opere da sanare, il titolo abilitativo in sanatoria è rilasciato, al
ricorrere di tutte le previste condizioni, solo se gli interventi non siano tali
da modificare l'edificio nella sua consistenza volumetrica e di superficie; il
titolo in sanatoria è altresì rilasciato, al ricorrere delle previste
condizioni, se è possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico,
anche mediante la demolizione dell'opera abusiva e la sua ricostruzione in pari
consistenza volumetrica e di superficie.
5. Non sono ammesse a sanatoria le opere che compromettano la realizzazione di
opere pubbliche o di pubblico interesse previste dagli strumenti urbanistici
approvati e le opere insanabili ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n.
47/1985.
Art. 2
(Opere abusive realizzate in zona sismica)
1. Per le opere abusive insistenti in zone dichiarate sismiche dopo la loro
esecuzione, sia la certificazione di idoneità statica che l'eventuale progetto
di adeguamento e tutti gli atti ad esso conseguenti dovranno essere depositati
presso il competente ufficio del Comune che ne darà notizia al Servizio
regionale interessato.
2. Per le opere abusive insistenti in zone dichiarate sismiche prima della loro
esecuzione, la certificazione di idoneità sismica o l'eventuale progetto di
adeguamento sismico e tutti gli atti conseguenti dovranno essere depositati
presso il competente Servizio regionale che ne restituirà copia vistata.
3. Alla certificazione di idoneità sismica, da redigersi qualunque sia la
volumetria dell'abuso, dovrà essere allegata la documentazione relativa agli
accertamenti tecnici ed alle verifiche effettuati.
Art. 3
(Immobili assoggettati a vincolo edificatorio)
1. Per le opere abusive inerenti immobili assoggettati a vincolo, il parere
di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è rilasciato dal
Comune con i limiti volumetrici fissati dalla legge regionale n. 16/1994 per le
nuove costruzioni.
2. Il Comune, ai fini di cui al comma 1, è tenuto ad acquisire il conforme
avviso delle Amministrazioni competenti.
Art. 4
(Misura dell'oblazione)
1. La misura dell'oblazione è quella determinata nella tabella 'C' allegata
al decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.
Art. 5
(Contributi di costruzione)
1. Per le opere abusive oggetto di sanatoria, i contributi di costruzione già
fissati alla data di entrata in vigore della presente legge sono incrementati
del 20 per cento, salvo quanto disposto per gli insediamenti abusivi
dall'articolo 32, comma 34, del decreto-legge n. 269 del 2003 e dall'articolo 7
della presente legge.
2. L'incremento di cui al comma 1 non si applica per le opere abusive aventi ad
oggetto unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate per uso agricolo e
come prima casa.
3. I contributi di costruzione sono anticipati dall'interessato al momento della
presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia, nella misura di cui
all'allegato 1, tabella 'D', del decreto-legge n. 269 del 2003, ridotta del 30
per cento, e in unica soluzione o, in alternativa, in quattro distinte rate
trimestrali, la prima delle quali versata all'atto della presentazione della
domanda. In caso di istanza presentata prima dell'entrata in vigore della
presente legge e fatta salva dall'articolo 8, comma 3, il versamento dell'intero
importo o della prima rata è effettuato entro il 10 dicembre 2004.
4. Per conseguire il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, l'interessato
è tenuto a versare al Comune l'intero importo dovuto.
5. Il Comune procede alla verifica del contributo di costruzione dovuto ed alla
richiesta di conguaglio entro il termine di cui all'articolo 7.
Art. 6
1. I cambi di destinazione d'uso di immobili o parte di essi, purché la
nuova destinazione d'uso sia compatibile con le categorie consentite dallo
strumento urbanistico per le singole zone territoriali omogenee e sempre che il
mutamento di destinazione d'uso non comporti interventi dell'aspetto esteriore
dell'immobile, sono compresi nelle opere di restauro e di risanamento
conservativo - come definite dall'art. 3, comma 1,
lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in
difformità del titolo abilitativo edilizio - ricadenti nella tipologia 5.
2. Nel caso di mutamenti di destinazione d'uso con opere, il mutamento segue la
natura delle opere eseguite.
3. La realizzazione di parcheggio in superficie o nel sottosuolo dell'edificio
da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari nonché la
realizzazione di posti auto a mezzo di opere edilizie, con creazione di posti
auto pertinenziali alle unità immobiliari, sono riconducibili alla tipologia 6.
Art. 7
(Silenzio assenso)
1. Per le istanze di sanatoria presentate ai sensi della presente legge, il
titolo abilitativo in sanatoria si intende rilasciato decorso il termine di
ventiquattro mesi dal 30 giugno 2005 senza l'adozione di provvedimenti negativi
o di prescrizioni da parte del Comune.
Art. 8
(Recupero degli insediamenti abusivi)
1. Entro il 30 giugno 2005 le amministrazioni comunali provvedono, con le
modalità ed i criteri di cui alla legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, ad
individuare e perimetrare gli insediamenti abusivi, nell'ambito dei quali gli
oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli
interventi di riqualificazione igienico-sanitaria ed ambientale.
2. Coloro che, in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone
perimetrate intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione
primaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 34, del
decreto-legge n. 269 del 2003, stipulano con l'amministrazione comunale apposita
convenzione assistita da garanzia fidejussoria.
3. Le varianti di recupero urbanistico sono disciplinate dalla legge regionale
14 maggio 1985, n. 17, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
così come modificato dall'articolo 32, comma 42, del decreto-legge n. 269 del
2003.
Art. 9
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto-legge n. 269 del 2003.
2. I termini per la presentazione dell'istanza di sanatoria e per gli
adempimenti di cui alla presente legge sono automaticamente prorogati, in caso
di proroga dei termini previsti dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del
2003 e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
3. Le domande relative alla definizione di abusi edilizi già presentate e fatte
salve agli effetti penali dall'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, del
decreto-legge n. 168 del 2004 e quelle comunque presentate prima dell'entrata in
vigore della presente legge sono definite ai sensi e per gli effetti della
presente legge.
4. Le istanze di rilascio di titoli abilitativi in sanatoria presentate ai sensi
e nei termini delle disposizioni di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il cui procedimento non sia
ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza
di documentazione, devono essere integrate dagli interessati entro il 31 marzo
2005.
[Si veda anche l'art. 1 della L.r. 28/2005: "Le istanze di rilascio di titoli abilitativi in sanatoria, presentate ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni , e di cui all’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il cui procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge
[N.d.R.: 2 settembre 2005] per carenza di documentazione, possono essere integrate anche successivamente alla data del 31 marzo
2005].
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Molise.