CORTE COSTITUZIONALE: SÌ AL CONDONO EDILIZIO MA CON MODIFICHE
Dichiarate illegittime le Leggi regionali di Emilia Romagna, Friuli, Marche e Toscana. Previsto di fatto uno slittamento del termine del 31 luglio.
La Corte Costituzionale, depositando tre sentenze (la 196, la 198 e la 199) ed una ordinanza (la 197), si è finalmente pronunciata in materia di condono edilizio. La Corte, secondo le primissime interpretazioni, ha da una parte dichiarato ammissibile che una legge nazionale (quale il D.L. 269/2003) disponga un condono edilizio di tipo straordinario ma ha altresì sottolineato che lo Stato deve rispettare le competenze delle Regioni. A queste ultime, in particolare, deve essere riconosciuta la possibilità di definire (entro massimali fissati dalla legge nazionale) ulteriori limiti (ad esempio, volumetrie e tipologie condonabili). Dopo aver dichiarato non ammissibili alcune norme del D.L. 269/2003, la Corte ha chiesto una nuova legge che fissi due nuove scadenze:
- una, entro la quale le Regioni dovranno regolamentare quali immobili considerare condonabili (in mancanza di tale normativa regionale si applicherà la disciplina nazionale);
- la seconda (al momento fissata al 31 luglio, ma a questo punto è più che probabile un ulteriore slittamento), entro la quale dovranno pervenire le domande di condono.
La Consulta, infine, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle Leggi regionali di Emilia Romagna, Friuli, Marche e Toscana e dell’atto di indirizzo della Campania.