Testo unico edilizia

D.P.R. 380/2001

Parte III

Disposizioni finali

Capo I

Disposizioni finali

 

136. (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1) - R comma 2, lettera m) Abrogazioni. — 1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all’articolo 31;

b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all’articolo 3;

c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);

d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all’articolo 48;

e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito con modificazioni in legge 25 marzo 1982, n. 94.

Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all’articolo 4, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135:

2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altreś abrogate le seguenti disposizioni:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41ter, 41quater, 41quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all’articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall’art. 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all’articolo 7;

legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;

legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all’articolo 23, comma 6;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all’articolo 2, commi 50 e 56;

legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell’articolo 61;

m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.

137 (L). Norme che rimangono in vigore. — 1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:

a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera b);

b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;

c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera f);

d) legge 24 marzo 1989, n. 122;

e) articolo 17bis del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;

f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:

a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;

b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;

c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;

d) legge 5 marzo 1990, n. 46;

e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;

f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

3. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività.".

138 (L). Entrata in vigore del testo unico. — 1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002. [Termine prorogato al 30 Giugno 2002 dall'art. 5 bis L. 463/2001]

 

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