Testo unico edilizia
D.P.R. 380/2001
Capo III
Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L) (Interventi
subordinati a denuncia di inizio attività).
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non
riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10
e all'articolo 6, che siano conformi alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le
varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di
vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato
di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante
del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale
e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante
denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo
10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati,
ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal
competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati
anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n.
443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni
dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi
con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque,
ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44
[Art. cosi' sostituito ex. D. Lgs.27-12-2002, n.301 (art.1, c.1, lett. a) (G.U.21-1-2003 n.16 ]
23 (R).
(L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio
attività)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia
di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei
lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni
elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed
ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e
di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa
cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di
efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque
tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva
di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine
di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio
attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la
denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate
ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del
classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'articolo 37, comma 5.
[Comma così modificato
dall'articolo 1, comma 558, legge n. 311/2004)]