Disposizioni di attuazione
dell'articolo 109, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Gazzetta ufficiale 09/12/2004 n. 288)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Visto il capo V della parte II del predetto testo
unico, che, nel
riprodurre le disposizioni recate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46,
«Norme per la sicurezza degli impianti», ha provveduto ad innovarle in alcuni punti, procedendo, in particolare,
all'art. 109, comma 2, ad istituire presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali indicati al
comma 1 del medesimo articolo;
Vista la previsione contenuta nel medesimo comma 2 del citato art.
109, secondo cui le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali sopra indicati sono stabilite con decreto del
Ministero delle attività produttive;
Sentite le principali organizzazioni nazionali di categoria;
Decreta:
1. A far data dall'entrata in vigore
dell'art. 109, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n.
380,recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di seguito indicato come «T.U.», e' attivato
presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di seguito indicata come «camera di commercio», l'albo
dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al
comma
1 del medesimo art. 109, di seguito indicato come «albo».
2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 ha valore su tutto il
territorio della Repubblica.
Art. 2.
Presentazione della domanda di iscrizione
1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 i soggetti
interessati presentano apposita domanda alla camera di commercio
della provincia in cui risiedono, o nella quale abbiano eletto
domicilio professionale, redatta utilizzando il modello riportato
nell'allegato A del presente decreto.
2. Nella domanda di cui al comma 1 gli interessati indicano le
specifiche tipologie di impianti per le quali l'iscrizione e'
richiesta, con riferimento a quelle previste
all'art. 107 del T.U.
Art. 3.
Dimostrazione del possesso dei requisiti
1. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti
dall'art. 109, comma 2, del
T.U., si osservano le disposizioni recate
dal testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, ed in particolare gli articoli 18, 19, 46 e 47 dello stesso.
1. Eventuali modifiche della propria posizione, attinenti alle tipologie di impianti per le quali l'iscrizione e' stata ottenuta,
sono richieste dall'interessato con le
modalità indicate
nell'art.2.
2. Con le modalità richiamate al comma 1 l'interessato provvede,
altresì, a comunicare alla camera di commercio, entro sessanta
giorni, eventuali mutamenti del proprio numero di telefono, del
proprio indirizzo di posta elettronica o del proprio domicilio,
nonché degli altri dati personali rilevanti, ai sensi del presente
decreto, ai fini della tenuta dell'albo.
1. L'esame delle domande di cui all'art. 2 e all'art.
4, comma 1, e' effettuato presso la camera di commercio e deve essere completato
nel termine di sessanta giorni.
2. Qualora la domanda presentata non sia regolare o completa, la camera di commercio ne da' comunicazione all'interessato entro dieci
giorni dalla data della sua ricezione, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa
vigente, assicuri l'avvenuta consegna, indicando le cause di
irregolarità o di incompletezza. In tal caso il termine di cui al
comma 1 decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata.
Art. 6.
Accoglimento e reiezione delle domande
1. La camera di commercio dispone con provvedimento motivato, entro il termine previsto
dall'art. 5, comma 1, del presente
decreto, l'iscrizione nell'albo o il diniego di iscrizione.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' notificato all'interessato entro quindici giorni dalla sua adozione. In caso di accoglimento
della domanda, viene contestualmente comunicato all'interessato il
numero di iscrizione attribuito.
Art. 7.
Notizie desumibili dall'albo
1. Dalla consultazione dell'albo di cui all'art. 1, effettuabile a livello nazionale, devono risultare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza o domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica
ed eventuale recapito telefonico dell'interessato;
b) tipologia degli impianti per la quale e' stata ottenuta l'iscrizione;
c) requisiti professionali sulla base dei quali e' stata disposta l'iscrizione, con riferimento alle tipologie previste
dall'art. 109,
comma 1, del T.U.;
d) eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione disposti dalla camera di commercio ai sensi degli
articoli 10 e
11 del presente
decreto;
e) data dell'iscrizione;
f) numero di iscrizione all'albo.
1. L'albo e' soggetto a revisione ogni quattro anni.
Art. 9.
Trasferimento della residenza o del domicilio professionale
1. Nel caso in cui il soggetto iscritto trasferisca la residenza o il domicilio professionale in altra provincia, deve chiedere, entro
novanta giorni dal suddetto trasferimento, l'iscrizione nell'albo della circoscrizione camerale nella quale fissa la nuova residenza o
il nuovo domicilio professionale, mediante il modello riportato nell'allegato A del presente
decreto.
2. La camera di commercio della provincia di destinazione provvede a richiedere alla camera di commercio della provincia di provenienza
la documentazione relativa all'interessato.
3. La camera di commercio della provincia di destinazione provvede all'iscrizione nell'albo,
nonché a richiedere, contestualmente, la cancellazione dell'istante dall'albo della camera di commercio della
provincia di provenienza.
4. La camera di commercio della provincia di destinazione e quella della provincia di provenienza annotano nell'albo, rispettivamente,
che l'iscrizione e la cancellazione avvengono per trasferimento.
Art. 10.
Sospensione dell'iscrizione
1. La sospensione dell'iscrizione nell'albo e' disposta dalla
camera di commercio nei casi previsti dalle norme, in ottemperanza di
sanzioni disciplinari, amministrative o penali.
2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 e' notificato all'interessato,
nonché all'impresa presso cui lo stesso svolga, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici
giorni dalla sua adozione.
Art. 11.
Cancellazione dall'albo
1. La cancellazione dall'albo e' pronunciata dalla camera di commercio:
a) quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare, in capo
all'interessato, i requisiti tecnico-professionale previsti dall'art.
109, comma 1, del T.U.;
b) quando l'interessato risulti non più residente ne' domiciliato professionalmente nella provincia;
c) quando l'interessato risulti deceduto;
d) quando l'interessato risulti irreperibile nell'ambito della revisione di cui
all'art. 8 o nell'ambito di eventuali verifiche disposte dalla camera di commercio;
e) in ottemperanza di sanzioni disciplinari, amministrative o penali;
f) su richiesta dell'interessato.
2. La cancellazione per le motivazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e' pronunciata previa comunicazione
all'interessato, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa
vigente, assicuri l'avvenuta consegna, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per le controdeduzioni.
3. Il provvedimento di cancellazione di cui al comma 1 e' notificato all'interessato,
nonché all'impresa presso cui lo stesso svolga, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro
quindici giorni dalla sua adozione.
Art. 12.
Disposizioni transitorie
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore dell'art. 109, comma
2, del T.U., rivestono, sulla base del possesso dei requisiti professionali di cui
all'art. 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il
ruolo di responsabili tecnici in imprese iscritte, per lo svolgimento delle
attività di cui all'art. 2, comma 1, della legge medesima, nel
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, hanno titolo all'inserimento nell'albo di cui
all'art. 1 sulla base della presentazione della dichiarazione da
rendersi, mediante il modello riportato nell'allegato B del presente
decreto, entro un anno dalla predetta data.
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2004
Allegato A
(modello di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 novembre
2004)
- pag. 20
- pag. 21
- pag. 22
- pag. 23
- pag. 24
- pag. 25
- pag. 26
Allegato B
(modello di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 24 novembre
2004)
- pag. 27
- pag. 28
- pag. 29