Regione
Sicilia
Legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15
ARTICOLO
24
«Condono edilizio. Oneri concessori»
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la
presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in
sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive
modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già
presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle
quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli oneri di concessione dovuti per il rilascio della concessione
edilizia in sanatoria di cui al comma 1 sono quelli vigenti in ciascun
comune alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La misura dell'anticipazione degli oneri concessori di cui all'allegato
1, tabella D, dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche
ed integrazioni, è ridotta del 50 per cento. Il versamento
dell'anticipazione deve comunque essere effettuato nella misura minima di
250,00 euro qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori
sia inferiore a tale cifra.
4. Fermo restando il versamento della prima rata dovuta al momento della
presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia nella misura di cui al
comma 3, la restante parte degli oneri concessori potrà essere
corrisposta entro il 30 dicembre 2008 mediante rateizzazione semestrale
comprensiva degli interessi legali calcolati dalla data di presentazione
dell'istanza.
5. In alternativa a detta anticipazione e successivo saldo degli oneri
concessori dovuti, è altresì consentito il pagamento dei medesimi oneri
in base a quelli vigenti nel comune di ubicazione dell'immobile oggetto di
sanatoria edilizia in un'unica soluzione. L'attestazione del versamento
deve essere allegata all'istanza.
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