Toscana Legge Regionale 4 dicembre 2003 n. 55

Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana
(B.U.R.T. n. 44 del 10 dicembre 2003)

Con sentenza 198/2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge

Art. 1 (Accertamento di conformità)

1.Il rilascio della concessione e dell'attestazione di conformità in sanatoria in Toscana è disciplinato esclusivamente dall'articolo 37 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni, e le denunce di inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39, e modifica alla legge regionale 17 ottobre1983, n. 69), come da ultimo sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 43 emanata per adeguare la disciplina regionale ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico nazionale in materia di edilizia). 

2. A seguito del già avvenuto adeguamento della disciplina regionale ai principi del D.P.R. n. 380/2001 e dai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i commi da 25 a 38 e da 40 a 45 dello stesso articolo 32 non si applicano nel territorio della Regione Toscana, ad eccezione delle disposizioni di detti commi concernenti l'oblazione penale. 

 

Art. 2 (Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

     Torna su     Home