TITOLO X
ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 149
(Accordo bonario)
1. Qualora nel corso dei lavori lappaltatore abbia
iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dallarticolo 31 bis della
Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al
responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve
tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata lammissibilità
e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini delleffettivo
raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta
giorni dalla apposizione dellultima delle riserve
acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle
condizioni ed i termini di uneventuale accordo, e formula
alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle
forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute
determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita
comunicazione al responsabile del procedimento e allappaltatore.
Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli
eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
4.Qualora lappaltatore aderisca alla soluzione bonaria
prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il
responsabile del procedimento convoca le parti per la
sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione
determina la definizione di ogni contestazione sino a quel
momento insorta.
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono
vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dellaccordo.
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che
le riserve iscritte dallappaltatore, ulteriori e diverse
rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono
nuovamente limporto fissato dalla Legge.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 150
(Definizione delle controversie)
1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito
compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra
la stazione appaltante e lappaltatore siano decise da
arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso
la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dellarticolo
32 della Legge. Larbitrato ha natura rituale.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nellatto
di resistenza alla domanda, nomina larbitro di propria
competenza tra professionisti di particolare esperienza nella
materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è
diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla
nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dellarticolo
810, comma 2, del codice di procedura civile.
3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina
dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori
pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro,
con funzioni di presidente del collegio, scelto nellambito
dellalbo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati [Comma
già annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato 17 ottobre 2003, n. 6335. Si
vedano anche il Comunicato della Camera Arbitrale 11/11/2003
e la delibera 147/2003]
4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in
uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dellOsservatorio
dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede
del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti,
questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera
Arbitrale per i lavori pubblici.
5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera
Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del
deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo
arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione
del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal
decreto interministeriale di cui allarticolo 32, secondo
comma, della Legge.
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia
è versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura
liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto
decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione del lodo.
Art. 151
(Camera Arbitrale per i lavori pubblici)
1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta dellalbo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dallarticolo 150.
2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dallAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire lindipendenza e lautonomia dellistituto; al suo interno lAutorità sceglie il Presidente. Lincarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite allAutorità stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo comma 8.4. Per lespletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dallAutorità.
5. Possono essere ammessi allalbo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dellelenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi allelenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nellalbo degli arbitri e nellelenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.8. Lappartenenza allalbo degli arbitri e allelenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza allalbo gli arbitri non possono svolgere lincarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.
9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.
10. Il compenso per lo svolgimento dellincarico arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della complessità delle questioni.
11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione delle controversie sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai sensi dellarticolo 4, comma 10 quinquies della Legge con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica allunità previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento dellAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento delle spese e del compenso agli arbitri.
12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette allAutorità e allOsservatorio.
[Articolo abrogato dall'art. 256 del D.Lgs.163/2006. Nella vigenza si veda il Comunicato 19/2006 per le modalità di pagamento delle somme dovute alla Camera Arbitrale in attuazione della L. 266/2005]