TITOLO XI
CONTABILITA DEI LAVORI
CAPO I
Scopo e forma della contabilità
Art. 152
(Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)
1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti,
risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato,
ha le seguenti destinazioni:
a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi
dall'appalto;
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le
eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui allarticolo
17, comma 1, lettera b) punto 11;
c) allacciamenti ai pubblici servizi;
d) maggiori lavori imprevisti;
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi dellarticolo 26,
comma 4, della Legge;
f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili;
g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza
giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
h) spese per attività di consulenza o di supporto;
i) spese per commissioni giudicatrici;
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 124, comma
4;
m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto;
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di
cui alle lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione
delle stazioni appaltanti.
Art. 153
(Lavori in economia contemplati nel contratto)
1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno
luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella
contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle
somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
Art. 154
(Lavori di manutenzione)
1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di
manutenzione, limporto dei lavori da eseguire ecceda
l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione
al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni.
Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore
spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo
posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro.
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è
pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per
interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari
secondo le necessità della stazione appaltante.
Art. 155
(Accertamento e registrazione dei lavori)
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle
somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni
altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità
devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli
diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti
pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto laccertamento
e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa
devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in
particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o
demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza
dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei
medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di
direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei
lavori ed ì certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire
tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione
entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in
caso di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche
attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di
consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.
Art. 156
(Elenco dei documenti amministrativi e contabili)
1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei
lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli
stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal
direttore dei lavori.
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati
dallappaltatore o dal tecnico dellappaltatore suo
rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il
registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali
nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale
sono firmati dal responsabile del procedimento.
Art. 157
(Giornale dei lavori)
1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del
direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il
modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la
specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata
dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento
tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli
avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni
meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei
terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le
istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e
del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al
responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento
di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente
disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in
occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni,
le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo
con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione
dell'assistente.
Art. 158
(Libretti di misura dei lavori e delle provviste)
1. Il libretto delle misure contiene la misura e la
classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in
particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la
denominazione di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il
caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato
preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani
quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle
lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare
chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il
modo di esecuzione.
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste
debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati
nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali
sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il
processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i
metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene
effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento
ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è
consentita lutilizzazione di programmi per la contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve
essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche
se non espressamente richiamato.
Art. 159
(Annotazione dei lavori a corpo)
1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle
misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per
ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato
suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota
relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato
speciale d'appalto, che è stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale
eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è
stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di
contabilità.
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni
autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può
controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo
metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale
computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
Art. 160
(Modalità della misurazione dei lavori)
1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al
direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e
determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere,
peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre
comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei
lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti
delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i
brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dallappaltatore
o del tecnico dellappaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure.
2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli
può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito
dopo il direttore dei lavori. Se lappaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi
dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali
disegni, devono essere firmati dallappaltatore o dal
tecnico dellappaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei
quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina
del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere
distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per
opere d'arte di speciale importanza.
Art. 161
(Lavori e somministrazioni su fatture)
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate allappaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
Art. 162
(Note settimanali delle somministrazioni)
1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
Art. 163
(Forma del registro di contabilità)
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni
sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le
cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal
responsabile del procedimento e dallappaltatore.
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei
lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia
diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le
iscrizioni rispettino in ciascun foglio lordine
cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o,
sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande
importanza possono avere uno speciale registro separato.
Art. 164
(Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di
contabilità)
1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nellapposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165, comma 5.
Art. 165
(Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di
contabilità)
1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore,
con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è
invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni
e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le
corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione
le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni,
espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore
dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione
delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dellappaltatore,
incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza,
lamministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel
termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una
precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori
può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità
dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso lonere dellimmediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie.
Art. 166
(Titoli speciali di spesa)
1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto
di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali
risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e
simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per
semplice sunto.
Art. 167
(Sommario del registro)
1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e
classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di
perizia.
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria
di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione
della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo
contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento,
la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi,
in modo da consentire una verifica della rispondenza
all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di
contabilità.
Art. 168
(Stato di avanzamento lavori)
1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel
capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di
una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini
specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato
d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e
tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto
sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali
elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta
approvazione ai sensi dellarticolo 136.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di
contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità
ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo,
per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e
sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente
firmati dall'appaltatore o dal tecnico dellappaltatore che
ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento
può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei
lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale
circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante
opportuna annotazione.
Art. 169
(Certificato per pagamento di rate)
1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle
somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di
acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più
breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito
dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato
sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei
lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed
in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del
procedimento è annotato nel registro di contabilità.
Art. 170
(Contabilizzazione separate di lavori)
1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Art. 171
(Lavori annuali estesi a più esercizi)
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
Art. 172
(Certificato di ultimazione dei lavori)
1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di
intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con
l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato
attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo
le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di
un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato
rispetto di questo termine comporta linefficacia del
certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo
certificato che accerti l'avvenuto completamente delle
lavorazioni sopraindicate.
[Si veda anche la determinazione 6/2002 dell'Autorità di Vigilanza]
Art. 173
(Conto finale dei lavori)
1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il
termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse
modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e
provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una
relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa
documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o
cave di prestito concessi in uso all'impresa;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi
della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di
concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione
e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con lindicazione
delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi
bonari intervenuti;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato
di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative
cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con
indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento
di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni
della stazione appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure,
registro di contabilità, sommario del registro di
contabilità);
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della
esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed
economiche che possono agevolare il collaudo.
Art. 174
(Reclami dell'appaltatore sul conto finale)
1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del
procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto
finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a
trenta giorni.
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel
registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e
deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento
negli atti contabili per le quali non sia intervenuto laccordo
bonario di cui allarticolo 149, eventualmente aggiornandone
limporto.
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra
indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già
formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato.
Art. 175
(Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale)
1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il
termine di cui allarticolo 174, il responsabile del
procedimento redige una propria relazione finale riservata con i
seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi
prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e
ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 173,
comma 2;
e) domande dell'appaltatore.
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del
procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle
domande dellappaltatore per le quali non sia intervenuto laccordo
bonario di cui allarticolo 149.