D.P.R. 554/1999
TITOLO XI
CONTABILITA' DEI LAVORI
CAPO II
Contabilità dei lavori in economia
Art. 176
(Annotazione dei lavori ad economia)
1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal
direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i
lavori eseguiti ad appalto;
b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali
distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per
quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero
in foglio separato.
2. Lannotazione avviene in un registro nel quale sono
scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei
libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme
prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad
accertare le somministrazioni;
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo,
nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata
delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che
in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del
fondo assegnato per i lavori.
Art. 177
(Conti dei fornitori)
1. In base alle risultanze del registro il direttore dei
lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di
avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai
cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
Art. 178
(Pagamenti)
1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e
delle liste delle somministrazioni, il responsabile del
procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo
dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi
legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle
occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di
lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver
assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente
che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove
il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la
vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine
delle partite liquidate.
Art. 179
(Giustificazione di minute spese)
1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
Art. 180
(Rendiconto mensile delle spese)
1. I rendiconti mensili sono essere corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
Art. 181
(Rendiconto finale delle spese)
1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga
le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili.
A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione
finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti
in amministrazione per qualità e quantità, i materiali
acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto.
Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o
rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la
liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o
materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori,
questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene
in consegna.
Art. 182
(Riassunto di rendiconti parziali)