D.P.R. 554/1999
TITOLO XI
CONTABILITA' DEI LAVORI
CAPO III
Norme generali per la tenuta della contabilità
Art. 183
(Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e
relativa bollatura)
1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma
dellarticolo 2219 cod. civ.
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di
contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono
a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del
procedimento.
3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 158.
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici
del registro ai sensi dellarticolo 2215 cod. civ.
Art. 184
(Iscrizione di annotazioni di misurazione)
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
Art. 185
(Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore)
1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle
somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore
ovvero di chi lo rappresenta.
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i
risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro,
sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di
ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha
eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o
dal tecnico dellappaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure.
3. La firma dellappaltatore o del tecnico dellappaltatore
che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle
misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e
delle misure prese.
Art. 186
(Firma dei soggetti incaricati)
1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete
secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti
contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre
e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le
opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e
sottoscrive ogni documento contabile.
3. Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati,
appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità.