TITOLO XII
COLLAUDO DEI LAVORI
Capo I
Disposizioni preliminari
Art. 187
(Oggetto del collaudo)
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e
certificare che lopera o il lavoro sono stati eseguiti a
regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in
conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti
di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo
ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla
contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra
loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma
e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti
e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a
carico dellappaltatore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende
altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di
settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve
dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel
registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei
modi stabiliti dal presente regolamento.
3. E obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 27, comma
2, lettere b) e c) della Legge;
b) quando si tratti di opere e lavori di cui allarticolo 2,
comma 1, lettera i);
c) nel caso di intervento affidato in concessione;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, lettera b), punto 1), della Legge;
e) nel caso di opere e lavori su beni
soggetti alla vigente legislazione in materia di beni
culturali e ambientali;
f) nel caso di opera o lavoro
comprendenti significative e non abituali lavorazioni non
più ispezionabili in sede di collaudo finale;
g) nei casi di aggiudicazione con ribasso dasta
superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi
delle vigenti disposizioni.
Art. 188
(Nomina del collaudatore)
1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni
dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera,
attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e
categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo
importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento
dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura,
e, limitatamente a un solo componente della commissione, le
lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, labilitazione
allesercizio della professione nonché, ad esclusione dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, liscrizione
da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti
all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le
stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di
carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei
necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del
procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti
esterni scelti ai sensi del comma 11. [Sul punto si
veda la Circolare 20/2004 del
Ministero Beni e Attività Culturali]
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo :
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di
lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i
subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o
svolgono attività di controllo, progettazione,
approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei
lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di
organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei
riguardi dellintervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono lapporto
di più professionalità diverse in ragione della particolare
tipologia e categoria dellintervento, il collaudo è
affidato ad una commissione composta da tre membri. La
commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti
appartenenti allorganico della stazione appaltante e da
soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì il
membro della commissione che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato
del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di
collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi
abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori
eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è
esteso alla verifica dellosservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per
attività di controllo e vigilanza quella di cui allarticolo
16, comma 6 e allarticolo 30, comma 6 della
Legge.
8. Ai fini dellaffidamento dellincarico di collaudo a
soggetti esterni allorganico delle stazioni appaltanti sono
istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e
le Province autonome elenchi dei collaudatori.
[Comma
annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 302 del 1/10/2003, nella
parte in cui si riferisce alle Regioni, anche a statuto speciale,ed alle
Province autonome di Trento e Bolzano e, successivamente, abrogato dall'art. 24
della Legge Comunitaria 2004].
9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da
curriculum e da adeguata documentazione, distinti per
specializzazione e competenza professionale, i soggetti in
possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche se
non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni
curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni,
costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di
esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti
alla consultazione anche telematica.
[Comma annullato
dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 302 del 1/10/2003, nella parte in
cui si riferisce alle Regioni, anche a statuto speciale,ed alle Province
autonome di Trento e Bolzano e,
successivamente, abrogato dall'art. 24 della Legge Comunitaria 2004].]
10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle
categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori
pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente registrati tutti
gli incarichi di collaudo conferiti.
[Comma annullato
dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 302 del 1/10/2003, nella parte in
cui si riferisce alle Regioni, anche a statuto speciale,ed alle Province
autonome di Trento e Bolzano e,
successivamente, abrogato dall'art. 24 della Legge Comunitaria 2004].]
11. Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi
il professionista o i professionisti da incaricare, che siano in
possesso dei requisiti specifici richiesti per l'intervento da
collaudare e che abbiano conseguito la laurea:
a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori
di importo pari o superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero
per lavori comprendenti strutture;
b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo
inferiore ad 1.000.000 di Euro.
[Comma abrogato dall'art. 24 della Legge Comunitaria 2004].
12. Il soggetto che è stato incaricato di un
collaudo in corso dopera da una stazione appaltante, non
può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non
sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni
del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso dopera
il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni
appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata
su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione
locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di
collaudatori non appartenenti allorganico delle stazioni
appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli
elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi
dalla data della sua entrata in vigore. In assenza dellelenco,
le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli
incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei
requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.
Art. 189
(Avviso ai creditori)
1. All'atto della redazione del certificato di
ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà
avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si
eseguono i lavori , i quali curano la pubblicazione, nei comuni
in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente
l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore
per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nellesecuzione
dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a
sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli
annunzi legali della Provincia [Per la soppressione del foglio degli
annunzi legali si veda l'art.
31 della L. 340/2000].
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile
del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove
delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente
presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare
i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i
documenti ricevuti dal Sindaco [così
corretto con comunicato in G.U. 283 del 3-12-2002], aggiungendo il suo parere in
merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove
delle avvenute tacitazioni.
Art. 190
(Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore)
1. All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:
a) la copia conforme del progetto approvato,
completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e
delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative
approvazioni intervenute;
b) loriginale di tutti i documenti contabili o
giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le
ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo
suddetto.
2. Nel caso di incarico conferito in corso
d'opera, il responsabile del procedimento trasmette all'organo di
collaudo:
a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale dappalto
nonché delle eventuali varianti approvate;
b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del
riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma
di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal
direttore dei lavori;
c) copia del contratto, e degli eventuali atti di
sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di
sospensione e ripresa lavori;
e) rapporti periodici del direttore dei
lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti
dall'organo di collaudo;
f) verbali di prova sui materiali, nonché le
relative certificazioni di qualità.
3. Allorgano di collaudo devono altresì
essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al
programma approvato.
4. Ferma la responsabilità dellorgano di collaudo nel
custodire la documentazione in originale ricevuta, il
responsabile del procedimento provvede a duplicarle e a
custodirne copia conforme.
Art. 191
(Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi)
1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di
collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il
responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso
all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale
incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e,
ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza
giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di
collaudo.
2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o
rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per
speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al
collaudo.
3. Se lappaltatore, pur tempestivamente invitato, non
interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla
presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la
relativa spesa è posta a carico dellappaltatore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto,
non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di
collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti
funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
5. Il direttore dei lavori ha lobbligo di presenziare alle
visite di collaudo.