TITOLO XII
COLLAUDO DEI LAVORI
Capo II
Visita e procedimento di collaudo
Art. 192
(Estensione delle verificazioni di collaudo)
1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori ovvero non oltre dodici mesi qualora il capitolato speciale preveda tale maggiore termine che può avvenire esclusivamente nel caso di lavori complessi di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) e i) [parole non ammesse al visto della Corte dei Conti].
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dellappaltatore rientri lacquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dellespletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dellappaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per lamministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dellorgano di collaudo nellapprofondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso dopera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:Art. 193
(Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)
1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione
dellorgano di collaudo gli operai e i mezzi d'opera
necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto
necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per
ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti
obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio,
deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
Art. 194
(Processo verbale di visita)
1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che
contiene le seguenti indicazioni:
a) la località e la provincia;
b) il titolo dellopera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli
estremi delle rispettive loro approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione,
di ripresa e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle
eventuali proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del
collaudatore o dei collaudatori;
m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che,
sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti
dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche
compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i
risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono
riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a
verbale.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono
eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per
un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori.
I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del
procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle
visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul
rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed
i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti
diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio
di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e
dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché
dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque
intervenuto. E inoltre firmato da quegli assistenti la cui
testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli
accertamenti di taluni lavori.
5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel
capitolato speciale un termine per la presentazione del conto
finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia,
la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta
salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la
liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa
menzione nel verbale di visita.
Art. 195
(Relazioni)
1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui
raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di
visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei
documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo
con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le
disposizioni impartite dal direttore dei lavori In tale relazione
l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla
scorta dei pareri del responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.
Art. 196
(Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)
1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di
fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le
opportune rettifiche nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le
operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento
presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento
trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo,
alla stazione appaltante.
Art. 197
(Difetti e mancanze nell'esecuzione)
1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze
riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro
assolutamente inaccettabile, lorgano di collaudo rifiuta lemissione
del certificato di collaudo e procede a termini dellarticolo
202.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono
riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando allappaltatore
un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a
che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori,
confermata dal responsabile del procedimento, risulti che
l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le
lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dellorgano
di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la
stabilità dellopera e la regolarità del servizio cui lintervento
è strumentale, l'organo di collaudo determina, nellemissione
del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati
difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
Art. 198
(Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)
1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli
di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il
rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al
responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che
ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la
comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo. con proprio
parere, alla stazione appaltante.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate
fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore
dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che
loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.
Art. 199
(Certificato di collaudo)
1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, lorgano
di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il
certificato di collaudo che deve contenere:
a) lindicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi
al lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche
effettuate;
c) il certificato di collaudo.
2. Nel certificato l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando
partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto
finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per
danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese
dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la
somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese
di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei
lavori;
c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio
tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la
collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra
specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione
ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta
emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende
approvato ancorché latto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia
per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.
Art. 200
(Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna
anticipata)
1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare
od utilizzare lopera o il lavoro realizzato ovvero parte
dellopera o del lavoro realizzato prima che intervenga il
collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in
contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a
condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo
statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del
responsabile del procedimento, il certificato di
abitabilità o il certificato di agibilità di impianti
od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti
idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici
servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato
speciale dappalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza
dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo
di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni
sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie
constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera
o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza
ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale,
sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile
del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e
sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio
definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere
al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dellappaltatore.
Art. 201
(Obblighi per determinati risultati)
1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
Art. 202
(Lavori non collaudabili)
1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195.
Art. 203
(Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo)
1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua
accettazione allappaltatore, il quale deve firmarlo nel
termine di venti giorni. All'atto della firma egli può
aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di collaudo.
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo
prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le
conseguenze previste.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del
procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al
certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed
indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Art. 204
(Ulteriori provvedimenti amministrativi)
1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento
del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al
responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli
contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le
correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al
certificato di collaudo.
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del
procedimento tutti i documenti acquisiti.
3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni
dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in
relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i
pareri ritenuti necessari allesame, effettua la revisione
contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni
sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande
dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le
deliberazioni della stazione appaltante sono notificate
all'appaltatore.
Art. 205
(Svincolo della cauzione)
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede,
con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le
riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo
svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in
contratto.
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della
rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dallemissione
del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione
di accettazione dellopera ai sensi dellarticolo 1666,
secondo comma, del codice civile.
Art. 206
(Commissioni collaudatrici)
1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le
operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione
sono firmati da tutti i componenti della commissione.
2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della
commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte
a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il
componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del
dissenso negli atti del collaudo.
Art. 207
(Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di
grande rilevanza economica)
1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessità quelli rispettivamente di importo superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui allarticolo 2, comma 1, lettera i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.
Art. 208
(Certificato di regolare esecuzione)
1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso
dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del
procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso non
oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli
elementi di cui allarticolo 195.
Art. 209
(Approvazione degli atti di collaudo)
1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
Art. 210
(Compenso spettante ai collaudatori)
1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dellarticolo 18, comma 1, della Legge.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti allorganico della stazione appaltante, per leffettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dellarticolo 17 della Legge. [Sul punto si veda la Circolare 20/2004 del Ministero Beni e Attività Culturali]3. L'importo da prendere a base del compenso è quello
risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali
ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve
dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo
risarcitorio.
4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato
del 25 per cento per ogni componente oltre il primo,
viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti
della commissione.
5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come
sopra è aumentato del 20 per cento.
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa
professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni
singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso
spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta
percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.
7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei
collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni
singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dellintervento.