TITOLO XIII
DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo I
Beni culturali
Art. 211
(Applicazione)
1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono le cose soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di metodologie del restauro.
Art. 212
(Scavo archeologico, restauro e manutenzione)
1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente
titolo si articolano nelle seguenti sezioni:
a) scavo archeologico;
b) restauro e manutenzione di beni immobili;
c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate
e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che
consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in
un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico
si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo
scavo archeologico recupera altresì la documentazione del
paleoambiente.
3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni
tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei
caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla
conservazione della loro consistenza materiale.
4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche
specialistiche periodicamente ripetibili volte a mantenere i
caratteri storico-artistici e la materialità e la funzionalità
del manufatto garantendone la conservazione.