D.P.R. 554/1999
TITOLO XIII
DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo II
Progettazione
Art. 213
(Attività di progettazione per i beni culturali)
1. Lattività di progettazione, salvo quanto previsto
dai successivi commi e dallarticolo 16, comma 2 della
Legge, si articola secondo tre livelli di successive definizioni
tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto
esecutivo.
2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di
manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse
storico-artistico la progettazione si articola in progetto
preliminare e progetto definitivo.
3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici
architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e
artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di importo
inferiore a 300.000 euro la progettazione si articola in
progetto preliminare e progetto esecutivo.
4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi
indicati nel Capo II del titolo III per quanto compatibili e con
riferimento alla specificità dei beni sui cui si interviene.
Art. 214
(Progetto preliminare)
1. Il progetto preliminare consiste in una relazione
programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze,
sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di
intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali,
comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi
idonei e necessari per definire uno studio di fattibilità che
offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei
metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo
nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo.
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato
esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si
ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo
contesto storico e ambientale.
4. Le indagini riguardano:
a) l'analisi storico - critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo dei manufatti;
d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del
degrado e dei dissesti;
f) lindividuazione degli eventuali apporti di altre
discipline afferenti.
5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e
dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto
preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle
indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale
individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di
intervento.
Art. 215
(Progetto definitivo)
1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento allintero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra lesigenza di tutela e i fattori di degrado.
Art. 216
(Progetto esecutivo)
1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.
Art. 217
(Progettazione dello scavo archeologico)
1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico
prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e la individuazione
di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di
priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal
fine il progetto preliminare è costituito da una relazione
programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse
sviluppato per settore di indagini alla quale vanno allegati i
necessari schemi grafici.
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi
dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione
dei reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura
critica dello stato esistente.
4.Le indagini riguardano:
a) il rilievo generale;
b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) il programma delle indagini complementari necessarie.
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare
confluiscono in un progetto definitivo.
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni
relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica
la durata di esse.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) restauro dei reperti mobili ed immobili;
d) schedatura dei reperti e delle azioni;
e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e
musealizzazione del testo;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della
natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di
prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in possesso
di requisiti specifici.
9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di
conoscenza così raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
Art. 218
(Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza)
1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento prevedono limpiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessaire per garantire la continuità del servizio.
Art. 219
(Adeguamento del progetto)
2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte degli organi competenti.
Art. 220
(Lavori di manutenzione)
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene
e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere
tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di
progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti anche
sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati
grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle
operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico;
d) lelenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
Art. 221
(Consuntivo scientifico)
1. Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei
lavori una relazione finale tecnico-scientifica, quale ultima
fase del processo della conoscenza e del restauro e quale
premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul
bene, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato
del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di
tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i
futuri interventi.
2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è
trasmessa in copia alla soprintendenza competente.
Art. 222
(Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente)
1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di costruzione e gestione e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia.
Art. 223
(Procedure di scelta del contraente)
1. I lavori del presente titolo possono essere affidati
mediante licitazione privata semplificata di cui allarticolo
23, comma 1 bis, della Legge sino allimporto di 750.000
Euro.
2. Laffidamento dei lavori di cui al presente titolo
mediante appalto concorso è consentito solo per lavori di
particolare entità e complessità di conservazione, di restauro,
di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei
beni culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i
beni culturali e ambientali.
3.Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di
cui allarticolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei
beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le
operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da
effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della
stazione appaltante.
Art. 224
(Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici
decorate)
1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico -
artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici,
nelle ipotesi di cui allarticolo 27, comma 2 della
Legge, lufficio
di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra
gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei
requisiti di cui allarticolo 8, comma 11 sexies, della
Legge [Vedi ora art.
7 D.M. 294/2000].
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nellipotesi
di affidamento esterno di cui allarticolo 28, comma 4,
della Legge, lorgano di collaudo comprende un restauratore
con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di
cui allarticolo 8, comma 11 sexies, della Legge. [Vedi ora art.
7 D.M. 294/2000].