TITOLO XIV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE DI
LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO
1987, n. 49
Art. 225
(Programmazione)
1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo sviluppo è articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.
Art. 226
(Progettazione)
1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono
soggetti alla previa approvazione da parte dei competenti organi
del Paese destinatario dell'intervento, alla cui normativa
ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono
conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza,
ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività
degli interventi, alla disponibilità di studi preliminari di
fattibilità, potrà essere redatto immediatamente il progetto
esecutivo.
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai
prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato
l'intervento.
3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un
mercato diverso da quello del Paese beneficiario l'analisi dei
prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono
disponibili.
Art. 227
(Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera)
1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:
a) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;
b) segnala allamministrazione inadempimenti, ritardi ed
altre anomalie riscontrate nella realizzazione dell'intervento;
c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dellamministrazione;
d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente
assunti dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della
relativa variante di progetto;
e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di
cui allarticolo 230;
f) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18
della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili;
g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le
altre funzioni previste dal presente regolamento per il
responsabile del procedimento.
2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per
più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.
3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati
secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via
di sviluppo beneficiari nei settori dellacqua, delledilizia
residenziale e dello sviluppo agricolo che non precedono la
presenza di strutture in cemento armato fino ad un valore di
750.000 euro possono essere realizzati tramite
Organizzazioni non governative titolari del programma generale di
intervento di cooperazione avvalendosi del personale e materiali
locali.
Art. 228
(Direzione dei lavori)
1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere che seguano sul posto landamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.
Art. 229
(Collaudo)
1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 230
(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)
1. Per lavori da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di
una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei
prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di
cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al
dieci per cento sul valore del contratto, ma non superiore allandamento
dei prezzi in Italia. Oltre tali limite limpresa può
chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità
sopravvenuta e nullaltro pretendere in caso di prosecuzione
delle opere.
2. Lincremento si applica all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei
lavori stessi.
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori
eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel programma
di lavoro.
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata
avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti
nel Paese beneficiario. Qualora nello Stato di attuazione
dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale
della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli
contratti è rimessa al responsabile del procedimento.
5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono
stimate secondo i costi del Paese di provenienza, il
prezzo chiuso viene definito con le modalità previste dall'articolo 26, comma 4, della
Legge.
6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle
vigenti norme sono aumentati di due volte in caso di lavori
eseguiti allestero, con nullità di eventuali pattuizioni
contrarie.