TITOLO XV
DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 231
(Abrogazione di norme)
1. Ai sensi dellarticolo 3, comma 4, della Legge, a far data dallentrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.F.b) il R.D.25 maggio 1895, n.350 e successive modifiche;
c) il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e successive modificazioni;d) il d.l. 6 febbraio 1919, n.107 e successive
modifiche;
e) il r.d. 8 febbraio 1923, n.422 e successive modifiche;
f) il r.d. 28 agosto 1924, n.1396 e successive modifiche;
g) la legge 24 giugno 1929, n.1137 e successive modifiche;
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;
l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 e
successive modificazioni;
m) la legge 21 giugno 1964, n. 463 e successive modifiche;
n) la legge 10 agosto 1964, n. 664 e successive modifiche;
o) la legge 17 febbraio 1968, n. 93 e successive modifiche;
p) la legge 3 luglio 1970, n. 504 e successive modifiche;
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della
legge 2 febbraio 1973 n. 14 e successive modifiche;
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22,
27 della legge 3 gennaio 1978 n.1 e successive
modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 [indicazione
dell'articolo non ammessa
al visto della Corte dei Conti], 13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, n.741;
t) la legge 8 ottobre 1984, n.687 e successive modificazioni;
u) allarticolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole "o le categorie prevalenti"Art. 232
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni del regolamento che
disciplinano lorganizzazione ed il funzionamento della
stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai
rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore
del regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il
contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai
contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di
svolgimento delle procedure di gara per laggiudicazione di
lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente
alla loro entrata in vigore.
4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle
situazioni definite o esaurite sotto la disciplina
precedentemente vigente.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
7 settembre 2000 contenente le prime indicazioni sull'applicazione del D.P.R. 554/1999