D.P.R. 554/1999
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I
Potestà regolamentare
Art. 1
(Ambito di applicazione e calcolo degli importi)
1. Il presente regolamento disciplina la
materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la
denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei
limiti fissati dallarticolo 2, commi 2 e 3, della
Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di
Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati
applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura
prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati
nellambito di funzioni da questo delegate, nonché
nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma
dellarticolo 117 della Costituzione. [Comma
annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 302 del 1/10/2003, nella
parte in cui si riferisce alle Regioni, anche a statuto speciale, ed alle
Province autonome di Trento e Bolzano]
3. Ai sensi dellarticolo 10 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le
disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato
la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge. [Comma
annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 302 del 1/10/2003, nella
parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano]
4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla
Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono
intendersi espressi in Euro.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati
al netto dellIVA.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
a) stazioni appaltanti: i soggetti
indicati dallarticolo 2, comma 2, della Legge ;
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della
programmazione e progettazione: la costruzione, la
demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la
manutenzione, il completamento e le attività ad essi
assimilabili;
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della
programmazione e progettazione: la destinazione funzionale
delle opere o degli impianti da realizzare;
d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una
limitata area di terreno;
e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento
di persone e beni, presentano prevalente sviluppo
unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;
f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati
al risanamento o alla salvaguardia dellambiente e del
paesaggio;
g) strutture, impianti e opere speciali previsti
allarticolo 13, comma 7, della Legge: quelli
elencati allarticolo 72, comma 4;
h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare
rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata
componente tecnologica, oppure di particolare complessità,
secondo le definizioni rispettivamente contenute
nellarticolo 17, commi 4 e 13, nellarticolo 20, comma
4, e nellarticolo 28, comma 7 della Legge: le opere
e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante
di almeno due dei seguenti elementi:
1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento duso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
i) progetto integrale di un intervento:
un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le
sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni
tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di
supervisione, volte a mantenere o a riportare unopera o un
impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal
provvedimento di approvazione del progetto;
m) restauro: lesecuzione di una serie organica di
operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate
al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di
efficienza di unopera o di un manufatto;
n) completamento: lesecuzione delle lavorazioni
mancanti a rendere funzionale unopera iniziata ma non
ultimata;
o) responsabile del procedimento: il responsabile unico
del procedimento previsto dallarticolo 7 della Legge;
p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione,
coordinatore per lesecuzione dei lavori: i soggetti
previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro;
q) appalto integrato: lappalto avente ad oggetto ai
sensi dellarticolo 19, comma 1, lettera
b), numero 1, della
Legge, la progettazione esecutiva e lesecuzione dei lavori.