D.P.R. 554/1999
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO II
Modalità di esercizio della vigilanza da
parte
dell'Autorità sui lavori pubblici
Art. 3
(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1. Lorganizzazione e il funzionamento dellAutorità,
della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo, dellOsservatorio
dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite al
proprio interno, nonché le modalità di esercizio della
vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai
regolamenti adottati dallAutorità stessa.
2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di
qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dallarticolo
8, comma 2, della Legge [vedi D.P.R.
34/2000].
3. Tutte le delibere dellAutorità sono trasmesse in copia
conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Le delibere e gli atti riguardanti
questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di
questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica
professionalità, lAutorità può avvalersi di supporti
esterni, definendo le modalità di conferimento dei relativi
incarichi professionali.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 4
(Esercizio della funzione di vigilanza)
1. Ai fini dellesercizio della vigilanza, le richieste
di cui allarticolo 4, comma 6, della Legge contengono il
termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi
richiesti.
2. Ai fini dellassunzione di notizie e chiarimenti, lAutorità
può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle
circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle
pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci,
i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia
ritenuto opportuno sentire.
3. LAutorità può altresì inviare funzionari per assumere
notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 5
(Istruttoria e provvedimenti conseguenti)
1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dellarticolo
4, lAutorità delibera lapertura dellistruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà
comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della
fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine,
non inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario può
chiedere di essere sentito.
3. Per lespletamento delle ispezioni nei casi previsti
dalla Legge, lAutorità si avvale del Servizio Ispettivo
fissando loggetto, la data di inizio e di ultimazione dellispezione.
4. Salvo quanto previsto dallarticolo 4, comma 6, della
Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti
interessati, e allaccesso agli atti si applicano le
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 6
(Esercizio del potere sanzionatorio)
1. LAutorità provvede alla contestazione della
violazione del dovere di informazione di cui allarticolo 4,
commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e
di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui allarticolo
10, comma 1 quater, della Legge, concedendo un termine non
inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali
giustificazioni scritte.
2. Decorso detto termine, lAutorità valuta le
giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle
sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei
modi e nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per
violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e
delle dimostrazioni ai sensi dellarticolo 10, comma 1
quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso allOsservatorio
dei Lavori Pubblici.
5. Nel caso di cui allarticolo 4, comma
8, della Legge, lAutorità
informa i soggetti competenti per lapplicazione delle
sanzioni disciplinari. Lamministrazione è tenuta a
comunicare allAutorità lesito del procedimento
disciplinare.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006