D.P.R. 554/1999
TITOLO II
ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA
DELL'ACCESSO AGLI ATTI
CAPO I
Organi del procedimento
Art.7
(Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori
pubblici)
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nellelenco annuale di cui allarticolo 14, comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le
condizioni affinché il processo realizzativo dellintervento
risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai
costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione
programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in
conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il
responsabile del procedimento formula proposte al dirigente
cui è affidato il programma triennale e fornisce allo
stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dellintervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5. In caso di particolare necessità nei comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di
importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai
sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera h) le competenze
del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile
dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non
sia presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
6. I soggetti non tenuti alla applicazione dellarticolo 7
della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei
compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme
della Legge e del regolamento che li riguardano.
Comma abrogato dall'art.
256 del D.Lgs. 163/2006
Art. 8
(Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento fra laltro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini
preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità
tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità ambientale,
paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e
promuove lavvio delle procedure di variante urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto dallarticolo 16, commi 1
e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;
d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui allarticolo
17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di
affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e
verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il
successivo svolgimento delle relative procedure;
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del
progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto
del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli
indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di
progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle
verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le
indicazioni contenute nel documento preliminare alla
progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza;
g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di
appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro
preliminare per lillustrazione del progetto e per
consentire osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di
affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle
disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti ;
nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni
allAutorità, promuove la gara informale e garantisce la
pubblicità dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina
della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi
di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti
per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
l) promuove listituzione dellufficio di direzione dei
lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi
dellarticolo 17, comma 4, della Legge giustificano laffidamento
dellincarico a soggetti esterni alla amministrazione
aggiudicatrice;
m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in
presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai
sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni
alla stazione appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e
delle segnalazioni del coordinatore per lesecuzione dei
lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei
suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei
contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni
del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie,
nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed
amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità
degli immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 - lavvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nellelenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nellambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
3 - lidoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
q) svolge le attività necessarie allespletamento della
conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità
delle relative deliberazioni ed assicurando lallegazione
del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto
a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della
concessione di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori
nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto
delle prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette allOsservatorio dei
lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua
competenza;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro
termine di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione
aggiudicatrice la proposta del coordinatore per lesecuzione
dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei
lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le
varianti in corso d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori;
x) accerta e certifica negli interventi leventuale presenza
delle caratteristiche di cui allarticolo 2, comma
1,
lettere h) ed i);
y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne
realizzino i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle controversie che
insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di
responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora
il soggetto che, nella struttura organizzativa della
amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare
il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi
dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere lindicazione
degli adempimenti di legge oggetto dellincarico. [Cfr.
D.Lgs. 494/1996]
3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento
nello svolgimento dellincarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela
previste dalla legge;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si
devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore
per lesecuzione dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di
coordinamento e leventuale piano generale di sicurezza e il
fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori
per la progettazione e per lesecuzione dei lavori e si
accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle
gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e delleventuale
piano generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare allorgano sanitario
competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese
esecutrici liscrizione alla camera di commercio industria e
artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione
autentica in ordine allorganico medio annuo, destinato al
lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la
corrispondenza con il costo sostenuto per il personale
dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali
attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e
previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte
ai dipendenti.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con
il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del
procedimento propone allamministrazione aggiudicatrice
l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e
con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti
affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente
articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione
ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a
subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali
abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite
di altro soggetto che risulti controllato, controllante o
collegato a questi ai sensi dellarticolo 17, comma
9, della
Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti
a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non
svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso
dalla ripartizione dellincentivo previsto dallarticolo
18 della Legge relativamente allintervento affidatogli, ed
è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione
aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme
restando le responsabilità disciplinari previste dallordinamento
di appartenenza