D.P.R. 554/1999
TITOLO II
ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA
DELL'ACCESSO AGLI ATTI
CAPO II
Disciplina dellaccesso agli atti e forme di
pubblicità
Art. 9
(Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi)
1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale.
2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi, lamministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.
Art. 10
(Accesso agli atti)
1. Ai sensi dellarticolo 24 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 sono sottratte allaccesso le relazioni riservate del
direttore dei lavori e dellorgano di collaudo sulle domande
e sulle riserve dellimpresa.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006