D.P.R. 554/1999
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
CAPO I
La programmazione dei lavori
[Vedi anche
D.M. 21 giugno 2000]
Art.11
(Disposizioni preliminari)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per
individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di
identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità
necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 14
della Legge.
3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali
territoriali applicano le norme previste nei propri ordinamenti
compatibili con le disposizioni della Legge e del regolamento.
Art. 12
(Fondo per accordi bonari)
1. E' obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito
dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre
per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi
compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di
oneri derivanti dall'applicazione dellarticolo 31 bis della
Legge, nonché ad eventuali incentivi per laccelerazione
dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con
risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale
predetta può essere direttamente accantonata sui relativi
stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella
esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta
del responsabile del procedimento, ad integrare il fondo di cui
al comma 1.
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione
degli interventi previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi
superiori al dieci per cento dei residui passivi relativi al
programma di riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono comunque ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e
concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in
cui gli interventi si sono conclusi.
1. In conformità allo schema-tipo definito con decreto
del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di
cui allarticolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene
redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un
programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo
triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni
aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al
bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi
allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle
specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i
risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le
problematiche di ordine ambientale, paesistico ed
urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto
territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della
domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi
di attuazione. Le priorità del programma privilegiano
valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro
il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è
fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili
del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello
Stato procedono allaggiornamento definitivo del programma
entro 90 giorni dallapprovazione della legge di bilancio da
parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è
redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare
nell'anno successivo.
Art. 14
(Pubblicità del programma)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio
dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal
Ministero dei lavori pubblici, i programmi triennali, i loro
aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare, ai
sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale
trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun
anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione allUfficio delle pubblicazioni ufficiali dellUnione Europea.