TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
CAPO II
La progettazione
Sezione prima : Disposizioni generali
Art. 15
(Disposizioni preliminari)
1. La progettazione ha come fine fondamentale la
realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido,
nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi
globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione
è informata, tra laltro, a principi di minimizzazione
dellimpegno di risorse materiali non rinnovabili e di
massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate
dallintervento e di massima manutenibilità, durabilità
dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi,
compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle
prestazioni dellintervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal
responsabile del procedimento ai sensi dellarticolo 16,
comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di
definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli
costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro
interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali
modifiche dellintervento nel suo ciclo di vita utile, gli
elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle
varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie,
a cura dellappaltatore e con lapprovazione del
direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le
informazioni sulle modalità di realizzazione dellopera
o del lavoro.
Comma abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un
documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato
ogni atto necessario alla redazione del progetto.
5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e
amministrativi graduati in rapporto allentità, alla
tipologia e categoria dellintervento da realizzare, riporta
fra laltro lindicazione :
a. della situazione iniziale e della possibilità di far
ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b. degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per
raggiungerli;
c. delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d. delle regole e norme tecniche da rispettare;
e. dei vincoli di legge relativi al contesto in cui
lintervento è previsto;
f. delle funzioni che dovrà svolgere lintervento;
g. dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h. degli impatti dellopera sulle componenti amientali e
nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità
ambientali;
i. delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro
sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l. dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e
descrittivi da redigere;
m. dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e
delle fonti di finanziamento;
n. del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in
relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel
rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da
assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le
caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si
colloca lintervento, sia nella fase di costruzione che in
sede di gestione.
7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare
effetti negativi sullambiente, sul paesaggio e sul
patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione
allattività di cantiere ed a tal fine comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed
eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che
siano contenuti linterferenza con il traffico locale ed il
pericolo per le persone e lambiente;
b) lindicazione degli accorgimenti atti ad evitare
inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la
valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare,
sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione
degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti
alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico
e storico e delle opere di sistemazione esterna.
8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui
lintervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi
laccessibilità, lutilizzo e la manutenzione delle
opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a
salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio
gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di
rischio per la sicurezza e la salute degli operai.
10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal
progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché
dal progettista responsabile dellintegrazione fra le varie
prestazioni specialistiche.
11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi
ed in particolare di quelli di cui allarticolo 2, comma 1,
lettere h) ed i), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica
dell"analisi del valore". In tale caso le
relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta
deve avvenire mediante limpiego di una metodologia di
valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o
multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di
priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
Art. 16
(Norme tecniche)
1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e
norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al
momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole
tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme
armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni
tecniche indicano la normativa applicata.
3. E vietato introdurre nei progetti prescrizioni che
menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o
provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano
leffetto di favorire determinate imprese o di eliminarne
altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o unorigine o
una produzione determinata. E ammessa lindicazione
specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata
dalla espressione "o equivalente", allorché non sia
altrimenti possibile la descrizione delloggetto
dellappalto mediante prescrizioni sufficientemente precise
e comprensibili.
Art. 17
(Quadri economici)
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con
progressivo approfondimento in rapporto al livello di
progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie
variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria
dellintervento stesso e prevedono la seguente articolazione
del costo complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dallappalto;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili;
6- accantonamento di cui allarticolo 26, comma 4, della
Legge;
7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione
dei dipendenti;
8- spese per attività di consulenza o di supporto;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale dappalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici;
12- I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. Limporto dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per lesecuzione delle lavorazioni ed importo per lattuazione dei piani di sicurezza.
Sezione seconda: Progetto preliminare
Art. 18
(Documenti componenti il progetto preliminare)
1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dellintervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche
preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un
appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dallintervento,
le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative
relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per
laffidamento di una concessione di lavori pubblici, deve
essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di
massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi
previsti dallarticolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
Art. 19
(Relazione illustrativa del progetto preliminare)
1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dellintervento, contiene:
a) la descrizione dellintervento da realizzare;
b) lillustrazione delle ragioni della soluzione prescelta
sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle
problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle
preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della
zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità
dellintervento, anche con riferimento ad altre possibili
soluzioni;
c) lesposizione della fattibilità dellintervento,
documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale,
dellesito delle indagini geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle
aree interessate e dellesito degli accertamenti in ordine
agli eventuali vincoli di natura storica, artistica,
archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
d) laccertamento in ordine alla disponibilità delle aree o
immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione,
ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in
conformità di quanto disposto dallarticolo 15, comma 4,
anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;
f) il cronoprogramma delle fasi attuative con lindicazione
dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di
progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
g) le indicazioni necessarie per garantire laccessibilità,
lutilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e
dei servizi esistenti.
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle
circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno
influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed
interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli
sommari giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali,
la relazione ne illustra il profilo architettonico.
4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di
finanziamento per la copertura della spesa, leventuale
articolazione dellintervento in lotti funzionali e
fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario.
Art. 20
(Relazione tecnica)
1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dellintervento da realizzare, con lindicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nellintervento.
Art. 21
(Studio di prefattibilità ambientale)
1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla
tipologia, categoria e allentità dellintervento e
allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un
miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari
pareri amministrativi, di compatibilità dellintervento con
le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed
urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione
dellintervento e del suo esercizio sulle componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione
dellimpatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito
e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili
alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e
degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e
miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei
relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) lindicazione delle norme di tutela ambientale che si
applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla
normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché
lindicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare
per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di
valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità
ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento
della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di
impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende
necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive
comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di
verificare che questi non possono causare impatto ambientale
significativo ovvero deve consentire di identificare misure
prescrittive tali da mitigare tali impatti.
Art. 22
(Schemi grafici del progetto preliminare)
1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e
debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in
relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia
dellintervento, e tenendo conto della necessità di
includere le misure e gli interventi di cui allarticolo 21,
comma 1, lett. d) sono costituiti:
a) per opere e lavori puntuali:
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico
territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul
quale sono indicate la localizzazione dellintervento da
realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in
scala non inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati
separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre
eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
nellarticolazione e nelle scale necessarie a permettere
l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori
da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da
rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
- dalla corografia generale contenente l'indicazione
dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da
realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con
riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e
degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico,
allubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore
a 1: 25.000. Se sono necessarie più corografie, va
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:
100.000;
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico
territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul
quale è indicato il tracciato delle opere e dei lavori da
realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono
necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro
dinsieme in scala non inferiore a 1: 25.000;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in
scala non inferiore a 1: 5.000, sulle quali sono riportati
separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da
realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono
necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro
dinsieme in scala non inferiore a 1:10.000;
- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere
e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500,
sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad
1:100 nonché uguali profili per le eventuali altre ipotesi
progettuali esaminate;
- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i
manufatti speciali che lintervento richiede;
- dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche
delle opere e dei lavori da realizzare.
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui allarticolo 14, comma 7, della Legge.
Art. 23
(Calcolo sommario della spesa)
1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle
quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici.
In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti
da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo
metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai
prezziari o dai listini ufficiali vigenti nellarea
interessata;
b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della
stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate
in sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile del
procedimento.
Art. 24
(Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare)
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e
delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti
nellintervento in modo che questo risponda alle esigenze
della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto
delle rispettive risorse finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere
specializzate comprese nellintervento con i relativi
importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui
lintervento è suddivisibile, con l'indicazione dei
relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della
metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
Sezione terza: Progetto definitivo
Art. 25
(Documenti componenti il progetto definitivo)
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle
indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso
in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio della concessione
edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro
atto equivalente.
2. Esso comprende:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica,
sismica;
c) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti
normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai
sensi dellarticolo 19, comma 1, lettera b) della Legge
ferma restando la necessità della previa acquisizione della
positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in
sostituzione del disciplinare di cui allarticolo 32, il
progetto è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato
speciale dappalto redatti con le modalità indicate
allarticolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di
redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le
modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario
delle indicazioni del progetto definitivo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli
preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che
nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
apprezzabili differenze tecniche e di costo.
Art. 26
(Relazione descrittiva del progetto definitivo)
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la
rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il
rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti
costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della
relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri
utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti
dell'inserimento dellintervento sul territorio, le
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali
prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e
degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza,
la funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la
topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e
gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che
sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione
attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui
allart. 29, ove previsto, nonché attraverso i risultati di
apposite indagini e studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la
realizzazione dellintervento con la specificazione
dellavvenuta autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei
servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio
dellintervento da realizzare ed in merito alla verifica
sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi
manufatti;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad
apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto
preliminare;
g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento
artistico o di valorizzazione architettonica;
h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del
progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel
cronoprogramma del progetto preliminare.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e
riguarda interventi complessi di cui allarticolo 2, comma
1, lettere h) ed i) la relazione deve essere corredata da quanto
previsto allarticolo 36, comma 3.
Art. 27
(Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del
progetto definitivo)
1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche
indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti
nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei
caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello
geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli
aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici,
geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente
livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza
ed in presenza delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche
indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di
terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla
costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il
comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli
geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del
manufatto con il terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle
acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono
indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati
ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le
grandezze di interesse.
Art. 28
(Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)
1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
Art. 29
(Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità
ambientale)
1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla
normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che
disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al
progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di
selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché
dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto
stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle
elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e
verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del
progetto preliminare, ed analizza e determina le misure
atte a ridurre o compensare gli effetti dellintervento
sullambiente e sulla salute, ed a riqualificare e
migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto
territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini
tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato
dallintervento in fase di cantiere e di esercizio, alla
natura delle attività e lavorazioni necessarie
allesecuzione dellintervento, e all'esistenza di
vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le
informazioni necessarie al rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
Art. 30
(Elaborati grafici del progetto definitivo)
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali
caratteristiche dellintervento da realizzare. Essi
individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti
nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro,
puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti,
salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a
quelli già predisposti con il medesimo progetto, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con
l'esatta indicazione dell'area interessata allintervento;
b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le
indicazioni delle curve di livello dell'area interessata
allintervento, con equidistanza non superiore a cinquanta
centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi
delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali
alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla
dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte
ad illustrare tutti i profili significativi dellintervento,
anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici
circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino
precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica.
Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna
originario sia alla sistemazione del terreno dopo la
realizzazione dellintervento, sono riferite ad un caposaldo
fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni
indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e
le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì
integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi
geometrici del progetto: superficie dell'area, volume
dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e
ogni altro utile elemento;
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso,
delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture
portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui
alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di
sezione di cui alla lettera e);
e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala
prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette
dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza
totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato
l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione
dellintervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed
alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono
riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta
da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi
di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici
circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali
modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i
disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle
facciate adiacenti;
g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il
progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in
particolare per quanto riguarda le fondazioni;
h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli
impianti, sia interni che esterni;
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui
sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche
esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati,
con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli
edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per
quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al
comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea
rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire
e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti,
oltre che da quelli già predisposti con il progetto preliminare,
anche da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo
con l'esatta indicazione dei tracciati dellintervento. Se
sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme
in scala non inferiore a 1:25.000;
b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le
indicazioni delle curve di livello delle aree interessate
dallintervento, con equidistanza non superiore a un metro,
dell'assetto definitivo dellintervento e delle parti
complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto
anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le
altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di
tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque
riconducibili ad opere puntuali.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7.
Art. 31
(Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti)
1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
Art. 32
(Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
del progetto definitivo)
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dellintervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
Art. 33
(Piano particellare di esproprio)
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e
delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe
catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli
asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di
strade e di corsi d'acqua.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone
di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche
normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto
risultano proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o
occupare temporaneamente ed è corredato dell'indicazione di
tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di
espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base
alle leggi e normative vigenti, previo occorrendo apposito
sopralluogo.
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste
l'intervento da realizzare è affidato all'appaltatore,
questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di
indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle
eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o
responsabilità a lui imputabili.
Art. 34
(Stima sommaria dellintervento e delle espropriazioni del
progetto definitivo)
1. La stima sommaria dellintervento consiste nel computo
metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione
appaltante o dai listini correnti nellarea interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene
determinato:
a. applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli
e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da
listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio
ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b. aggiungendo allimporto così determinato una percentuale
per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13
e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei
lavori, per spese generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile
dell'appaltatore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche
dellintervento il computo metrico estimativo può prevedere
le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da
prevedere nel contratto dappalto o da inserire nel quadro
economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. Lelaborazione della stima sommaria dellintervento
può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione
informatizzata ; se la progettazione è
affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere
preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
5. Il risultato della stima sommaria dellintervento e delle
espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo
lo schema di cui all'articolo 17.
Sezione quarta: Progetto esecutivo
Art. 35
(Documenti componenti il progetto esecutivo)
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico lintervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture,
degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dellopera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dellincidenza percentuale della quantità di
manodopera per le diverse categorie di cui si compone
lopera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Art. 36
(Relazione generale del progetto esecutivo)
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in
dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati
grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale
dappalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e
la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.
Nel caso in cui il progetto prevede limpiego di componenti
prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate
negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale
dappalto riguardanti le modalità di presentazione e di
approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene lillustrazione dei
criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul
piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali,
tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste
dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e
ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la
possibilità di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi
complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è
corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività
costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale
oggetto del progetto fino alle più elementari attività
gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità,
dei costi e dei tempi;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione
delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica
e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede
di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione
di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte
le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo
dei vari stati di avanzamento dellesecuzione
dellintervento alle scadenze temporali contrattualmente
previste.
Art. 37
(Relazioni specialistiche)
1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica
illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le
soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si
sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo,
relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da
definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla
manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto
dellintervento o del lavoro, compreso quello relativo alle
opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le
problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate
in sede di progettazione esecutiva.
Art. 38
(Elaborati grafici del progetto esecutivo)
1. Gli elaborati grafici esecutivi , eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o
prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari allesecuzione
delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di
indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva.
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di
dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano
necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli
organismi competenti in sede di approvazione dei progetti
preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti
dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare
le esigenza di cui allarticolo 15, comma 7;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche
dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti
prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Art. 39
(Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti)
1 I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti,
nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono
essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione
e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e
particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in
corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con
riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione
specifica dellintervento e devono permettere di stabilire e
dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni
e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità
dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il
prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è
effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere
civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi,
cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi
di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti,
sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e
delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura
e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e
sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici
di dettaglio in scala non inferiore ad 1: 10, contenenti fra
laltro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato
precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con
lindicazione delle sezioni e delle misure parziali e
complessive, nonché i tracciati delle armature per la
precompressione ; resta esclusa soltanto la compilazione
delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di
cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i
particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e
spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e
bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle
saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di
officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e
dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche
dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state
dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento,
quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno
delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo
dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o
prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati
grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le
notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di
ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e
qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
Art. 40
(Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al
progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo
conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente
realizzati, lattività di manutenzione dellintervento
al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le
caratteristiche di qualità, lefficienza ed il valore
economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in
relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed
è costituito dai seguenti documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più
importanti del bene, ed in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale contiene linsieme delle
informazioni atte a permettere allutente di conoscere le
modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi
necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da
unutilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte
le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono
conoscenze specialistiche e per riconoscere
tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nellintervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione
delle parti più importanti del bene ed in particolare degli
impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse
unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei
componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nellintervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento
manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e
di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti
prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue
parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre
sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in
considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite
dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma
delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti
della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello
minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che
riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta
conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale
di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti
a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione
dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con
gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi
durante l'esecuzione dei lavori.
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei:
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo
pari o superiore a 35.000.000 di Euro;
b)progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo
pari o superiore a 25.000.000 di Euro;
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo
pari o superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a
25.000.000 di Euro;
d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di
importo inferiore a 10.000.000 di Euro, fatto salvo il
potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi
dellarticolo 16, comma 2, della Legge.
Art. 41
(Piani di sicurezza e di coordinamento)
1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti
complementari al progetto esecutivo che prevedono
lorganizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o
ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La
loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di
lavorazioni, individuazione, lanalisi e la valutazione dei
rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione
connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da
sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le
coordinate e la descrizione dellintervento e delle fasi del
procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche
delle attività lavorative con la specificazione di quelle
critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una
relazione contenente la individuazione, lanalisi e la
valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla
pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza
contemporanea di più soggetti prestatori dopera,
allutilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento
utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I
piani sono integrati da un disciplinare contenente le
prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute
dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione
del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per
dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute. [Cfr.
D.Lgs. 494/1996]
Art. 42
(Cronoprogramma)
1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle
lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale,
nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, limporto
degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla
data della consegna.
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione
esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato
dall'appaltatore unitamente all'offerta.
3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti
imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo
risultante dal cronoprogramma.
Art. 43
(Elenco dei prezzi unitari)
1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
Art. 44
(Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico)
1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo
costituisce l'integrazione e laggiornamento della stima
sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel
rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni
precisati all'articolo 43.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle
quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del
progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17
confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori,
comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 7;
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per
imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di
aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo
17.
Art. 45
(Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto)
1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non
disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale
d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra
stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a:
a. termini di esecuzione e penali;
b. programma di esecuzione dei lavori;
c. sospensioni o riprese dei lavori;
d. oneri a carico dellappaltatore;
e. contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f. liquidazione dei corrispettivi;
g. controlli;
h. specifiche modalità e termini di collaudo;
i. modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale,
che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare
alloggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti,
luna contenente la descrizione delle lavorazioni e
laltra la specificazione delle prescrizioni tecniche ;
esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una
compiuta definizione tecnica ed economica delloggetto
dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente
deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di
misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di
materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le
modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il
progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno
precisate le caratteristiche principali, descrittive e
prestazionali, la documentazione da presentare in ordine
all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le
modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori,
sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle
scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui allarticolo 2,
comma 1, lettera h), il capitolato contiene, altresì,
lobbligo per laggiudicatario di redigere un documento
(piano di qualità di costruzione e di installazione), da
sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che
prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze,
modalità, strumentazioni, mezzi dopera e fasi delle
attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal
fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre
classi di importanza : critica, importante, comune.
Appartengono alla classe:
a. critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro
componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza
delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile
dellintervento;
b. importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o
loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la
regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile
dellintervento ovvero qualora siano di onerosa
sostituibilità o di rilevante costo;
c. comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle
classi precedenti;
5. La classe di importanza è tenuta in considerazione:
a. nellapprovvigionamento dei materiali da parte
dellaggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei
propri fornitori;
b. nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;
c.nella valutazione delle non conformità.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo
ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo
è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto
indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive
dellintervento ritenute omogenee, il relativo importo e la
sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo
dellintervento. Tali importi e le correlate aliquote sono
dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo
metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso dopera i
suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche
disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in
corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote
percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura,
il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno
dei gruppi delle lavorazioni complessive dellopera o del
lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo
metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi
disposti dal direttore dei lavori ai sensi dellarticolo 25,
comma 3, primo periodo della Legge, la verifica
dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli
importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei
definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in
parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le
lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta
eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le
rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con
puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per
l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un
programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui
allart. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà
prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali
scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a
determinate esigenze.
Sezione quinta : verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
Art. 46
(Verifica del progetto preliminare)
1. Ai sensi dellarticolo 16, comma
6, della Legge i
progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del
procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in
rapporto alla tipologia, alla categoria, allentità e
allimportanza dellintervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità
concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della
soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle
specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche
contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende
allobiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale
prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra
la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico
e ambientale in cui lintervento progettato si inserisce, il
controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti
della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri
di progettazione indicati nel presente regolamento, la
valutazione dellefficacia della soluzione progettuale
prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli
obiettivi attesi, ed infine la valutazione dellefficienza
della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di
ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di
realizzazione, gestione e manutenzione.
Art. 47
(Validazione del progetto)
1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento
procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la
conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al
documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto
integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra laltro:
a. la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli
titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per
lassunzione delle rispettive responsabilità;
b. la completezza della documentazione relativa agli intervenuti
accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica
dell'intervento;
c) lesistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e,
ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la
congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte
progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati
progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti
dal regolamento;
e) lesistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e
degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri
adottati;
f) lesistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica
della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle
prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di
manutenzione e gestione;
h) leffettuazione della valutazione di impatto ambientale,
ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove
prescritte;
i) lesistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto
delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque
applicabili al progetto;
l) lacquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni
di legge, necessarie ad assicurare limmediata
cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le
clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale
dappalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai
canoni della legalità.
Art. 48
(Modalità delle verifiche e della validazione )
1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e
47 sono demandate al
responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il
supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata
carenza di adeguate professionalità avvalendosi del
supporto degli organismi di controllo di cui allarticolo
30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con
le modalità previste dalla normativa vigente in materia di
appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate
in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono
espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare
neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai
relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i
quali abbiano svolto le predette attività.
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di
cui al comma fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori.
Art. 49
(Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti)
1. La conferenza dei servizi si svolge dopo
lacquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione
di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei servizi
procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate
le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono
intervenuti i necessari pareri tecnici.
2. Terminata la verifica di cui allarticolo 47 e
svolta la conferenza di servizi, ciascuna amministrazione
aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto secondo i
modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto
ambientale si procede in ogni caso secondo quanto previsto
dallultimo periodo dellarticolo 7, comma 8, della
Legge.