TITOLO IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 50
(Ambito di applicazione)
1. Quando ricorre una delle situazioni previste dallarticolo
17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti
affidano ai soggetti di cui allarticolo 17, comma 1,
lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti allarchitettura
ed allingegneria anche integrata e gli altri servizi
tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del
progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ivi compresa
la direzione lavori [parole non ammesse
al visto della Corte dei Conti], secondo le procedure e con le modalità
previste dalle disposizioni del presente titolo.
2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla
data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le
variazioni accertate dallISTAT relative al costo di
costruzione di un edificio residenziale.
3. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni
previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in
quelle considerate normali;
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali
non previste dalle vigenti tariffe.
Art. 51
(Limiti alla partecipazione alle gare)
1. E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
medesima gara per laffidamento di un appalto di servizi di
cui allarticolo 50, in più di unassociazione
temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti
qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una
società di professionisti o una società di ingegneria delle
quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore coordinato e continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta lesclusione dalla
gara di entrambi i concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui
struttura è articolata su base locale lambito territoriale
previsto dallarticolo 18, comma 2-ter della Legge si
riferisce alle singole articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dellarticolo 17, comma 8, della Legge, i
raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17,
comma 1, lettera e) devono prevedere la presenza di un
professionista abilitato da meno di cinque anni allesercizio
della professione secondo le norme dello stato membro dellUnione
Europea di residenza.
Art. 52
(Esclusione dalle gare)
1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento
dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g)
della Legge che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, così come da ultimo modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 che disciplina gli affidamenti di servizi.
2. Costituiscono errore grave ai sensi dell'art. 12,
comma 1 lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 gli errori o le
omissioni di progettazioni di cui all’articolo 25, comma 5-bis, della Legge,
se hanno comportato un aumento superiore al 10% dell’importo originario del
contratto. In tal caso l’esclusione non può essere disposta decorsi 18 mesi
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento
dell’errore o dell’omissione di progettazione, ovvero decorsi 9 mesi dalla
data della comunicazione del responsabile del procedimento prevista
dall’articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge se il professionista non vi
si è opposto nel termine di trenta giorni".
[Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 412/2000. Il comma 2, evidenziato in colore rosso, di tale articolo non è stato ammesso al visto della Corte dei Conti]
Art. 53
(Requisiti delle società di ingegneria)
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal
presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre
di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione
alla definizione degli indirizzi strategici della società e di
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici
incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o
laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività
prevalente svolta dalla società, abilitato allesercizio
della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento
dellassunzione dellincarico, al relativo albo
professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero
abilitato allesercizio della professione secondo le norme
dei paesi dellUnione Europea cui appartiene il soggetto.
Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui
dipendente abilitato allesercizio della professione, ed
iscritto al relativo albo professionale, la società delega il
compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici
inerenti alle prestazioni oggetto dellaffidamento ; lapprovazione
e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità
civile del direttore tecnico o del delegato con la società di
ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato
dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta
vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di
progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per
affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione,
e comunque si quando si trattano in generale questioni relative
allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano
l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori
coordinati e continuativi direttamente impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di
controllo della qualità. Lorganigramma riporta, altresì,
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se
la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai
servizi di cui allarticolo 50, nell'organigramma sono
indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali
espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I
relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto
economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché
ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità [cfr.
la scheda
predisposta dall'Autorità per la Vigilanza, la delibera
293/2003 e la determinazione 7/2006]. La verifica delle capacità economiche finanziarie
e tecnico-organizzative della società ai fini della
partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si
riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla
progettazione. Lindicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate
allAutorità.
Art. 54
(Requisiti delle società professionali)
1. Le società professionali, predispongono e aggiornano lorganigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. Lorganigramma riporta altresì, lindicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dallarticolo 53. [cfr. la scheda predisposta dall'Autorità per la Vigilanza, la delibera 293/2003 e la determinazione 7/2006]]
Art. 55
(Commissioni giudicatrici)
1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il
concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è
composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre,
esperti nella materia oggetto del concorso o dellappalto,
di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla
commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione
delle somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis, della Legge.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 56
(Penali)
1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione
e delle attività ad essa connesse precisano le penali da
applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal
responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla
categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento,
nonché al suo livello qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della
progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite
dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del
documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera
compresa tra lo 0,5 per mille e l1 per mille del
corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non
superiore al 10 per cento, da determinare in relazione
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Quando la disciplina contrattuale prevede lesecuzione
della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui
ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.