TITOLO IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
CAPO III
Concorsi di progettazione
Art. 59
(Modalità di espletamento)
1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto
da pubblicità secondo quanto previsto allarticolo 80,
comma 2, qualora limporto complessivo dei premi o del
valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari
o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e allarticolo
80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è
fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il
termine di presentazione delle proposte progettuali non può
essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto,
ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari
ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente
progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di
un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6.
Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da
realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici,
la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è
determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo
presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto
preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe
professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70
per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a
titolo di rimborso spese per la redazione del progetto
preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano
la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso,
se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere
affidati a trattativa privata i successivi livelli di
progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo
devono essere stabiliti nel bando.
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità
può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due
gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione
del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti
individuati attraverso la valutazione di proposte di idee
presentate al concorso di primo grado e selezionate senza
formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al
vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal
bando, è affidato lincarico della progettazione definitiva
ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo
devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese
si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di
presentazione delle proposte non possono essere inferiori a
novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il
secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione,
possono altresì procedere, allesperimento di un concorso
in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un
progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la
presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre
disposizioni del comma 6.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 60
(Contenuto del bando)
1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli
elementi elencati dallarticolo 58, contiene lindicazione:
a. della procedura di aggiudicazione prescelta;
b. del numero di partecipanti al secondo grado selezionati
secondo quanto previsto dallarticolo 59, comma 6;
c. descrizione del progetto,
d. del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di
partecipanti nel caso di licitazione privata;
e. delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di
partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di
licitazione privata;
f. dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g. del "peso" o del "punteggio" da
attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata
allimportanza relativa di ciascuno, agli elementi di
giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto
oggetto del concorso;
h) dellindicazione del carattere vincolante o meno della
decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione allintervento da
progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati
nel bando stesso;
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei
progetti;
m. lindicazione dei giorni e delle ore in cui gli
interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione
appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di
ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato
disposto il rimborso spese, nonché leventuale facoltà
della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati,
presentano profili di particolare interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di
livello riguardanti le aree interessate dallintervento, le
relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle
medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione
di cui allarticolo 15, comma 5.
Art. 61
(Valutazione delle proposte progettuali)
1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nellallegato C.