TITOLO IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
CAPO IV
Affìdamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP.
Art. 62
(Disposizioni generali e modalità di determinazione del
corrispettivo)
1. I servizi di cui allarticolo 50 di importo
inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti
previa adeguata pubblicità dellesigenza di acquisire la
relativa prestazione professionale; lavvenuto affidamento
deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle
motivazioni della scelta effettuata.
2. I servizi di cui allarticolo 50 il cui corrispettivo
complessivo stimato, costituito dalla quota riferita alla
progettazione e dalla quota riferita alle prestazioni accessorie,
è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro
di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata.
Per i Ministeri la disposizione si applica qualora il
corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore
in Euro di 130.000 DSP.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla
progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed
aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe
professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e
degli importi dellintervento risultanti dai progetti
redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali
percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli
incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle
vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per
le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente
richieste.
4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento
percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla
normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore
dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche
parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta
moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta
normativa per il ribasso percentuale offerto.
5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle
prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli
importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti
prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla
normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla
relativa normativa nazionale di recepimento, nonché quelli
previsti dal presente regolamento.
7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione
appaltante richieda adempimenti preliminari particolarmente
complessi, per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per
la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno
della metà.
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non
derivante da fatto della stazione appaltante, sono indicate
nel bando di gara le relative motivazioni.
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di
cui allarticolo 80, comma 3.
10. La progettazione di un intervento non può essere
artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere lapplicazione
delle norme che disciplinano laffidamento del servizio.
Art. 63
(Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)
1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
a. il nome, lindirizzo, i numeri di telefono, di telefax
e di e-mail della stazione appaltante;
b. lindicazione dei servizi di cui allarticolo 50 con
la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie
compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione;
c) limporto complessivo stimato dellintervento cui si
riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi
parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei
lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali;
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione,
e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni
progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base
alle vigenti tariffe professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti
prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione
dell'offerta;
h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di
partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare
offerta;
m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30,
comma 5, della Legge;
n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge;
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla
lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i
servizi di cui allarticolo 50, nel decennio anteriore alla
data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere
stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dellintervento
cui si riferiscono i servizi da affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da
invitare a presentare offerta selezionati con lapplicazione
dei criteri di cui allallegato D.
q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una
dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente
legislazione, con la quale il professionista o il legale
rappresentante del soggetto concorrente:
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli
articoli 51 e 52;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1
lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di
essi: il committente nonché le classi e le categorie,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha
svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
c) fornisce lelenco dei professionisti che svolgeranno i
servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche
professionali nonché con lindicazione del professionista
incaricato dellintegrazione delle prestazioni
specialistiche.
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla
presentazione dellofferta in possesso del requisito tecnico
professionale previsto dal comma 1, lettera o), le stazione
appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un
punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti
selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del
requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare
il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni
stabilite dal bando di gara.
5. La lettera di invito deve indicare:
a. il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di
formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei
progetti di cui allarticolo 64, comma 1, lettera b); tale
numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di
formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
b. il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare,
della relazione tecnica di offerta di cui allart. 64, comma
1, lett. b) ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono
la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta;
c. leventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui
allarticolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi
sub-pesi.
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella
lettera di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla
data di spedizione della lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e
ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per
il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al
possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai
sensi e per gli effetti dellarticolo 10, comma 1 quater
della Legge, per quanto compatibili.
Art. 64
(Modalità di svolgimento della gara)
l. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata
nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle
forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza
delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di
un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità
progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a
quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili
dalle tariffe professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte
le prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui allarticolo
63, comma 2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale da applicarsi:
a. alla percentuale per rimborso spesa;
b. alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di
cui allarticolo 63, comma 1, lettera d);
c. agli importi per le prestazioni accessorie di cui allart.
63, comma 1, lettera e);
d. alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le
prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato
dal bando per lespletamento dellincarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica,
fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dellofferta
desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei
professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1
lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con
riferimento al tempo
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati
dal bando di gara e possono variare:
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le
misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto allimportanza
relativa di ogni elemento di valutazione.
5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le
offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi
punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,
procede alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di
ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa
applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la
procedura di verifica della congruità dellofferta
economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al
prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Lesito
negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso
offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta
lesclusione dellofferta.