TITOLO IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
CAPO V
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP
Art. 65
(Disposizioni generali)
1. I servizi di cui allarticolo 50, sono affidati
mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il
corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto
stabilito dallarticolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o
superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i
Ministeri tale valore è fissato nel controvalore di
130.000 DSP.
2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme
comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto
pubblico di servizi per quanto riguarda i termini, i bandi, gli
avvisi di gara.
3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai
candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una
nota illustrativa contenente i principali elementi
caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è fatto
divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei
candidati.
4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso di
raggruppamenti temporanei di cui allarticolo 17, comma 1,
lettera g) della Legge che i requisiti finanziari e tecnici di
cui allarticolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano
posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o
dai mandanti, ai quali non possono essere richiesti percentuali
di possesso dei requisiti minimi.
Art. 66
(Requisiti di partecipazione)
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di
partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti
con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50,
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte
l'importo a base d'asta;
b) allavvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di
servizi di cui all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte
l'importo stimato dei lavori da progettare;
c) allavvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due
servizi di cui all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte
l'importo stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli
ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3
volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento
dell'incarico.
1. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed
ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente.
2. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni
previste dagli articoli 51 e 52.
Art. 67
(Licitazione privata)
1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dallarticolo
63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché dellarticolo
66, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di
cui allarticolo 80, comma 2.
2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso
dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero
compreso fra cinque e venti.
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti
minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la
stazione appaltante procede a nuova gara, modificando le
relative condizioni.
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la
scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene
effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei
criteri di cui allallegato F) e per i restanti tramite
sorteggio pubblico.
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta
pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla
fase di verifica della documentazione amministrativa, e in seduta
riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui allegato
F).
6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica
formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti lesito
della selezione ed il punteggio riportato.
Art. 68
(Lettera di invito)
l. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella
stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla
data di spedizione del bando. In caso di procedura durgenza
il termine per l'invio delle lettere di invito non può superare
i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento
delle domande di partecipazione.
2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1,
salva la possibilità di termini maggiori definiti dal
responsabile del procedimento in presenza di particolari e
motivate necessità, la procedura è annullata e la
documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della
stazione appaltante.
3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili
alla valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da
affidare.
Art. 69
(Pubblico incanto)
1. Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e allarticolo 66, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
Art. 70
(Verifiche)
1. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti
al possesso dei requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per
gli effetti dellarticolo 10, comma 1 quater, della Legge
per quanto compatibili.
2. La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica
prevista dallarticolo 64, comma 6.