TITOLO V
SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
CAPO I
Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 71
(Disposizioni preliminari)
1. Lavvio delle procedure di scelta del
contraente presuppone lacquisizione da parte del
responsabile del procedimento dellattestazione del
direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati
dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in
relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto
altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. L'offerta da presentare per laffidamento degli appalti e
delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla
dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere
esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei
lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì
lattestazione di avere effettuato una verifica della
disponibilità in loco [parole
non ammesse al visto della Corte dei Conti] della mano dopera necessaria per
lesecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate allentità e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se
il responsabile del procedimento e limpresa appaltatrice
non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi
sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono
limmediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure
espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione
di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la
stipulazione del contratto.
Art. 72
(Categorie di opere generali e specializzate - strutture,
impianti e opere speciali)
1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle
imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad
una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più
categorie di opere specializzate.
2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori
caratterizzati da una pluralità di lavorazioni,
indispensabili per consegnare lopera o il lavoro finito in
ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che
nellambito del processo realizzativo dellopera o
lavoro necessitano di una particolare specializzazione e
professionalità.
4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le
seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli
indicati allarticolo 73, comma 3:
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni
architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico,
artistico ed archeologico;
b) linstallazione, la gestione e la manutenzione ordinaria
di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di
termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
c) linstallazione, la gestione e la manutenzione di
impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento
e di trasporto;
d) linstallazione, gestione e manutenzione di impianti
pneumatici, di impianti antintrusione;
e) linstallazione, la gestione e la manutenzione di
impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e
simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del
sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli
apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di
elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
m) larmamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.
Art. 73
(Condizione per la partecipazione alle gare)
1. Nei bandi di gara per lappalto di opere o lavori
pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di
opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che
identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di
gara per lappalto di opere o lavori nei quali assume
carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è
esperita con espressa richiesta della qualificazione nella
relativa categoria specializzata. Si intende per categoria
prevalente quella di importo più elevato fra le categorie
costituenti lintervento.
2. Nel bando di gara è indicato limporto complessivo
dellopera o del lavoro oggetto dellappalto, la
relativa categoria generale o specializzata considerata
prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle
categorie generali o specializzate di cui si compone
lopera o il lavoro con i relativi importi e categorie che,
a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a
cottimo, oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti lopera o il lavoro di cui al comma
2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per
cento dellimporto complessivo dellopera o lavoro
ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
Art. 74
(Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere
specializzate non eseguite direttamente)
1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione
nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate indicate nel bando di gara come categoria
prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2,
eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone
lopera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle
relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni
specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a
strutture, impianti ed opere speciali di cui allarticolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere
eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola
categoria prevalente, se prive delle relative adeguate
qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto
dallarticolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della
costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono
abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione
dellopera generale stessa.
Art. 75
(Cause di esclusione dalle gare)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se
si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è
stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 678 del codice
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo
17 della legge 10 marzo 1990, n.55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle
situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f) e g) e h) e dimostrano
mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi
pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere
b) e c). [Disposizione da ritenersi
già implicitamente abrogata a seguito della
legge 16 gennaio 2003, n. 3: cfr. determinazione Autorità 13/2003]
3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è
rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea, costituisce prova sufficiente
una dichiarazione giurata rilasciata dall’interessato innanzi a un’autorità
giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale
autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli
Stati dell’Unione Europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una
dichiarazione solenne.
[Articolo così modificato
dall'art. 2 del D.P.R. 412/2000 e
poi abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006].
[Sull'applicazione di tale articolo si vedano anche la determinazione 23/2001, la 10/2002, la 10/2003, la 13/2003 e la 8/2004 dell'Autorità di Vigilanza]
Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici
Art. 76
(Procedure di scelta del contraente)
1. Lappalto di lavori pubblici è affidato mediante
pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o
trattativa privata sulla base delle motivate indicazioni del
responsabile del procedimento.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata
qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre.
In tal caso, la stazione appaltante bandisce una
nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le
relative condizioni, e aggiudica comunque lappalto
allesito della seconda procedura.
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti
che lo richiedano le decisioni assunte riguardo
allaggiudicazione o alla mancata aggiudicazione
dellappalto, o leventuale decisione di avviare nuova
procedura di affidamento. Delle stesse decisioni è data
comunicazione anche allUfficio delle pubblicazioni delle
Comunità Europee.
4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o
offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo
richieda, nei quindici giorni successivi al ricevimento della
domanda, i motivi della mancata ammissione o del rigetto della
sua offerta, e della scelta dellofferta vincente, ove non
vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela
dellimpresa.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 77
(Licitazione privata semplificata)
2. Linvito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dellordine in cui sono inserite nellelenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per laffidamento dei lavori.
3. Se nell’elenco figurano meno di trenta concorrenti, la procedura di licitazione privata semplificata ha luogo se i soggetti da invitare sono almeno dieci. [Comma non ammesso al visto della Corte dei Conti]
4. Le imprese inserite nellelenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dellelenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per laffidamento dei lavori cui si riferisce linvito.
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6. Lelenco dei lavori che la stazione appaltante
intende affidare con la procedura prevista dal presente
articolo è reso pubblico ai sensi dellarticolo 80,
comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 78
(Trattativa privata preceduta da gara informale)
1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti
fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara
informale, sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono
contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di
mandataria di raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte
oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi
essenziali della prestazione richiesta.
3. La stazione appaltante negozia il contratto con limpresa
che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica
del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
laggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della
documentazione esibita dalla impresa prescelta.
4. La procedura della gara informale può essere adottata
dalla stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia
obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare può
essere inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a
cinque.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 79
(Termini per le gare)
1. Nella licitazione privata e nellappalto concorso, per
appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di
partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a
decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le
domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante
lettera, telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove
inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere
confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione
delle domande stesse.
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di
partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i
candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a
presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:
3. Le informazioni complementari sui capitolati doneri,
sempre che richieste in tempo utile, devono essere comunicate
dalla stazione appaltante almeno sei giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
4. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il
termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
per la licitazione privata lo stesso termine non può essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dellinvito
scritto; per lappalto-concorso tale termine non può essere
inferiore ad ottanta giorni.
5. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di
una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di
documenti allegati al capitolato doneri, i termini di ricezione
delle offerte devono essere adeguatamente aumentati.
7. Le informazioni complementari sui capitolati doneri, sempreché richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
8. Quando, per la loro mole, i capitolati doneri ed i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato doneri, i termini di cui al comma 4 devono essere adeguatamente aumentati.
9. Quando la comunicazione di preiformazione di cui
allarticolo 80, comma 1, è stata inviata almeno
cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi
prima della data di invio del bando, il termine di ricezione
delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici
incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a
cinquanta giorni per lappalto concorso.
10. Nella licitazione privata o nellappalto-concorso
relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro
di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle domande di
partecipazione non può essere inferiore a diciannove giorni
dalla data di pubblicazione del bando.
11. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore
al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine
di ricezione delle offerte non può essere inferiore a ventisei
giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la
licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a
venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per
l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a
ottanta giorni.
12. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti
disposizioni dellUnione Europea.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 80
(Forme di pubblicità)
1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori
pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro
di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese
note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in
Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea.
Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni
dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dellUnione europea, per estratto su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a
maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori.
La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non
deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate;
le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data
di spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli
avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle
inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e,
per estratto, con le modalità previste dal comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro,
gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino
ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione
appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali
quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove
si eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i
500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata
soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e
nell'Albo della stazione appaltante.
6. E' facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori
forme di pubblicità, anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le
seguenti notizie: la tipologia delle commesse, limporto dei
lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di
presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla
gara, lindirizzo dellufficio ove poter acquisire le
informazioni necessarie.
8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei
dati di cui allarticolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f
ter) della Legge.
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si
intendono quelli aventi una significativa diffusione, in
termini di vendita, in tutte le regioni e destinati
prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono
quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo
territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti
informativi di interesse generale concernenti anche, in misura
significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani
provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno
due uscite settimanali e che abbiano il formato,
limpostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei
giornali quotidiani.
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il
nome del responsabile del procedimento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi
degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui
agli allegati I, L, M,
N, O.
12. Losservatorio dei lavori pubblici assicura la
trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti
statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati
dalle amministrazioni aggiudicatrici nellanno precedente,
contenenti il numero e il valore globale dei contratti
aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di
aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la
nazionalità dellimpresa aggiudicataria.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 81
(Procedure accelerate)
1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante può stabilire i termini seguenti:
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le
informazioni complementari sul capitolato doneri devono
essere comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a
presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più
rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma,
telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera
spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1,
lettera a).
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 82
(Segretezza e sicurezza)
1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto
dellintervento dichiarano con provvedimento motivato,
le opere di cui all'articolo 33 della Legge da considerarsi
"segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e
della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con
speciali misure di sicurezza".
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in
possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge
e della abilitazione di sicurezza.
3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili
con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di
gara informale cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le
disposizioni previste dallarticolo 78, commi 1, 2, e 3.
4. Limpresa invitata può richiedere di essere
autorizzata a presentare offerta quale mandataria di
unassociazione temporanea, della quale deve indicare i
componenti. Lamministrazione aggiudicatrice entro i
successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi
sullistanza; la mancata risposta nel termine equivale a
diniego di autorizzazione.
5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei
lavori e della collaudazione delle opere di cui al comma 1,
qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso
dell'abilitazione di sicurezza.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 83
(Appalto per lesecuzione dei lavori congiunto
allacquisizione di beni immobili)
1. Se il corrispettivo dellappalto dei lavori è
costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore
dellappaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando
di gara prevede limporto minimo del prezzo che
lofferente dovrà versare per lacquisizione del bene,
nonché il prezzo massimo posto a base di gara per
lesecuzione dei lavori.
2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto
alternativamente :
4. Lamministrazione aggiudicatrice dichiara la gara
deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto
lacquisizione del bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente lacquisizione del bene, la proprietà
dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
b) esclusivamente lesecuzione di lavori ovvero
lacquisizione del bene congiuntamente allesecuzione
dei lavori, la vendita del bene e lappalto dei lavori
vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei
lavori ovvero lacquisizione del bene congiuntamente
allesecuzione dei lavori, la vendita del bene e
lappalto per lesecuzione dei lavori
vengono
aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia
più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso
contrario laggiudicazione, avviene in favore della migliore
offerta relativa allacquisizione del bene e a quella
relativa allesecuzione dei lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della
procedura di gara è determinato dal responsabile del
procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle
norme fiscali.
7. Linserimento nel programma triennale dei beni
appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle
amministrazioni pubbliche e degli altri enti non territoriali ai
fini della loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di
destinazione ai sensi del secondo comma dellarticolo 828
del codice civile.
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici.
Art. 84
(Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici)
1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene
mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato
dall'articolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo
79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità di
cui all'articolo 80.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 85
(Bando di gara)
1. Il bando di gara per laffidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:
a) leventuale prezzo massimo che l'amministrazione
aggiudicatrice intende corrispondere;
b) leventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto
a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di
diritti;
c) leventuale canone da corrispondere all'amministrazione
aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei
lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le
modalità e le condizioni fissate dallarticolo 2, comma 4,
della Legge;
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e
per l'avvio della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minimo della qualità di gestione del
servizio, nonché delle relative modalità;
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da
praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel
tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno
inseriti nel contratto;
l) la facoltà o lobbligo per il concessionario di
costituire la società di progetto prevista dallarticolo 37
quinquies della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la
facoltà per i concorrenti di inserire nellofferta la
proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara,
indicando quali parti dellopera o del lavoro è possibile
variare e a quali condizioni.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 86
(Schema di contratto)
1. Lo schema di contratto di concessione indica:
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del
concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le
modalità di approvazione da parte dellamministrazione
aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali,
impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo
standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi
compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del
responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli
investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a
terzi secondo le modalità e le condizioni fissate
dallarticolo 2, comma 4, della Legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la
gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del
concedente sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le
ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della
relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa
che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi
prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le
approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di
approvazione del progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del
concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti
la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le attività di
progettazione, costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla
consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine
della concessione.
Art. 87
(Contenuti dell'offerta)
1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a
corrispondere allamministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere allamministrazione
aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza
ed il livello delle qualità di gestione del servizio e
delle relative modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a base
di gara.
2. Allofferta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto. Comma abrogato dall'art. 256 del D.Lgs.163/2006
Sezione quarta : Lavori in economia
Art. 88
(Tipologie di lavori eseguibili in economia)
1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nellambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando
l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia
possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli
articoli 19 e 20 della Legge;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non
superiore a 50.000 Euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo
linfruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dellappaltatore inadempiente,
quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
[Comma abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006. Nella vigenza cfr. anche art. 223 e la
determinazione 9/2001]
2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia
possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati
intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di
rendiconto finale.
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare
una previsione, ancorché sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli
stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia
prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili.
Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative
agli esercizi finanziari precedenti.