TITOLO V
SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
CAPO II
Criteri di aggiudicazione
Art. 89
(Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo
ribasso sull'elenco prezzi)
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dellarticolo 21, comma 1-bis, della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dellarticolo 21, comma 1 bis della Legge e valuta la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica lappalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dellofferta.
3. A seguito dellesclusione dellofferta giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica lavvenuta esclusione e le relative motivazioni allOsservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della Comunità Europea. [Comma abrogato dall'art. 256 del D.Lgs.163/2006. Nella vigenza, si veda la comunicazione 24/1/2002 dell'Autorità con la modulistica da inviare in caso di esclusione di offerta non congrua]
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica lappalto al migliore offerente rimasto in gara.
Art. 90
(Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta
a prezzi unitari)
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti
rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri
documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta,
nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni
lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed
in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i
prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i
prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto,
rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal
concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente
ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base
di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in
cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il
prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun
foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non
sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene
l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati
possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per
ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui
al comma 1.
5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di
appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo
ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità
relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha
effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della
formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di
controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame
degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo
metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale
verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le
quantità che valuta carenti o eccessive e ad
inserire le voci e relative quantità che ritiene
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e
nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è
previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali
applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va
inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e
delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo
dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione
dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli
19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la
presentazione dellofferta previsti dallarticolo 79,
comma 5, sono maggiorati della metà.
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara,
l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e
contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le
eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5;
legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun
concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede allaggiudicazione
in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di
quanto previsto allarticolo 89, commi 2 e 4.
7. La stazione appaltante, dopo laggiudicazione definitiva
e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica
dei conteggi presentati dallaggiudicatario tenendo per
validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si
riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al
comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo
risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso
percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo
costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi
unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono lelenco
dei prezzi unitari contrattuali.
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad
altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di
apertura delle buste delle offerte economiche.
[Si
veda la deliberazione 114/2002 dell'Autorità]
Art. 91
(Offerta economicamente più vantaggiosa)
1. In caso di aggiudicazione con il criterio dellofferta
economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o
"punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione
previsti dallarticolo 21, comma 2, della Legge devono
essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel
bando di gara.
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione
qualitativa prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i
"sub-punteggi" in base ai quali è determinata la
valutazione.
3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le
offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi
punteggi applicando i criteri e le formule di cui allallegato
B. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,
procede alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di
ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più
vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui allallegato
B, quello indicato nel bando.
4. La stazione appaltante può altresì procedere alla
verifica prevista allarticolo 64, comma 6. Comma
abrogato dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
[Si veda la determinazione 16/2003 dell'Autorità]
Art. 92
(Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari)
1. Nelle commissioni giudicatrici di cui allarticolo 21,
comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti
pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente che
è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti. Comma abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento
predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini
professionali, dalle facoltà universitarie e dalla stazione
appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni non siano
pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può
scegliere i commissari a propria discrezione nellambito
dei soggetti inadempienti. Comma abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il
compenso e fissa il termine per lespletamento dellincarico.
Tale termine può essere prorogato una volta sola per
giustificati motivi.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari
dichiarano ai sensi dellarticolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause
di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 5, della
Legge.
5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un
qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di
uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o
indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei
lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni
di gara. Comma abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006