TITOLO VI
SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Art. 93
(Riunione di Imprese)
1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le
concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano
conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di
trattativa privata, limpresa invitata individualmente ha la
facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale
capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui allarticolo 13,
comma 5-bis della Legge comporta lannullamento dellaggiudicazione
o la nullità del contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire
i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 94
(Fallimento dellimpresa mandataria o di un'impresa
mandante)
1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero,
qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la
stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di
appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi
previsti dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di
recedere dallappalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero,
qualora si tratti di unimpresa individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo
titolare, limpresa capogruppo, ove non indichi altra
impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti
di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo
delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti
di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 95
(Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi
di cui allarticolo 10, comma 1, lettere d), e) ed
e-bis),
della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le
imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una
impresa consorziata nelle misure minime del 40% ; la
restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla
mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella
misura minima del 10% di quanto richiesto allintero
raggruppamento. Limpresa mandataria in ogni caso possiede i
requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di
cui allarticolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis),
della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella
categoria prevalente ; nelle categorie scorporate ciascuna
mandante possiede i requisiti previsti per limporto dei
lavori della categoria che intende assumere e nella misura
indicata per limpresa singola. I requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono
posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria
prevalente.
4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in
associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente
articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per
categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il
20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che
l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da
ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad
essa affidati.
5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre
imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata.
La relativa procura è conferita al legale rappresentante dellimpresa
capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della
stazione appaltante. Comma abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dallappalto, anche dopo il collaudo dei lavori,
fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti
capo alle imprese mandanti. Comma abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non
determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese
riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Comma
abrogato dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 96
(Società tra imprese riunite)
1. Le imprese riunite dopo laggiudicazione possono
costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del
libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per
l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun
effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di
autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o
parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle
imprese riunite ai sensi della Legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto
costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla
iscrizione della società nel registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la
quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di
esecuzione parziale dei lavori, la società può essere
costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione
parziale.
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla
società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le
rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
Art. 97
(Consorzi stabili di imprese)
1. I consorzi stabili di imprese di cui allarticolo 10,
comma 1, lettera c), e articolo 12 della
Legge, hanno la facoltà
di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò
costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e
solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di
verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole
consorziate dei corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio
stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione delle
singole imprese consorziate, ma il documento di qualificazione di
queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad
un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli altri
soggetti partecipanti.
4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della
partecipazione del consorzio alle gare i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla
normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate,
vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le
disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti
temporanei di imprese.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati
sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote
di assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai singoli
consorziati nell'esecuzione dei lavori.
[disposizione da ritenersi di fatto abrogata dopo la Merloni quater: cfr. determinazione 27/2002 dell'Autorità]
Art. 98
(Requisiti del concessionario)
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e
d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti
previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di
gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori
oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente
dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un
raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i
requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere
posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate
nella misura prevista dallarticolo 95.
Art. 99
(Requisiti del promotore)
1. Possono presentare le proposte di cui allarticolo 37-bis della Legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.3. Al fine di ottenere laffidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dallarticolo 98.