TITOLO VII
GARANZIE
Art. 100
(Cauzione provvisoria)
1. La cauzione provvisoria prevista dallarticolo 30,
comma 1, della Legge può essere costituita a scelta dellofferente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di
Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate
a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione
può essere costituita, sempre a scelta dellofferente
anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza
assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice
richiesta.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dallimpegno di un fidejussore
verso il concorrente a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva nel caso di
aggiudicazione da parte del concorrente dellappalto o della
concessione.
Art. 101
(Cauzione definitiva)
1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più
all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della
cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dellappaltatore. Le stazioni
appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dallappaltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La stazione appaltante può richiedere allappaltatore la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto
o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere allappaltatore.
Art. 102
(Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione
a garanzia dei saldi)
1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla
legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo
è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di
interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il
collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Art. 103
(Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilità civile verso terzi)
1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo
30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel
bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dellesecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità
civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata
per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo
di 5.000.000 di Euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia
della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori.
5. Lomesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta linefficacia
della garanzia.
Art. 104
(Polizza di assicurazione indennitaria decennale)
1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge,
l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore del committente non appena questi lo
richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni
di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore
dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.
2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a
stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di
assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a
terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore
a 4.000.000 di Euro.
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata
all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
Art. 105
(Polizza assicurativa del progettista)
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come
forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo
30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità
professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da
errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli
oneri che la stazione appaltante deve sopportare per lesecuzione
dellintervento a causa dell'errore o omissione progettuale
ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per
l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di
progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per
motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed
al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri
progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del
progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve
essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo
"responsabilità civile generale" nel territorio
dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza
di responsabilità civile professionale con specifico riferimento
ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei
lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del
collaudo provvisorio. La mancata presentazione della
dichiarazione determina la decadenza dallincarico, e
autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali
sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non
correlata allo svolgimento per fasi del progetto,
ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla
costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto
soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo
delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione
della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della
consegna degli elaborati progettuali.
6. Lassicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione
della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione
appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali
non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del
procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta
deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente
tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il
responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma
offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui
al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla
stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è
demandata ad un perito designato dall'Autorità nellambito
dellelenco di cui allarticolo 151, comma 6. Qualora
il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro
sessanta giorni dalla comunicazione della stima, lAmministrazione
dà comunicazione allISVAP.
Art. 106
(Polizza assicurativa del dipendente incaricato della
progettazione)
1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente,
la stazione appaltante assume lonere del rimborso al
dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per
contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi
professionali. L'importo da garantire non può essere superiore
al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata
e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le
varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della
Legge.
[Si confronti, però, l'attuale art.
17, comma 3 della legge quadro dopo le modifiche introdotte dall'art. 145,
comma 89 della Finanziaria 2001 secondo cuil l'onere per l'assicurazione
deiprogettisti interni è interamente a carico dell'amministrazione].
Art. 107
(Requisiti dei fideiussori)
1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o
da banche autorizzati allesercizio dellattività
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385.
2. Possono rilasciare garanzia fideiussoria in materia di
lavori pubblici anche gli intermediari finanziari che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a ciò
autorizzati dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della
Programmazione economica, sentiti la Banca dItalia e lUfficio
Italiano Cambi, sulla base di criteri volti a stabilire requisiti
soggettivi e patrimoniali adeguati. [Comma non
ammesso al visto della Corte dei Conti]
3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di
assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'obbligo di assicurazione.
4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro dellindustria di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Art. 108
(Garanzie di concorrenti riuniti)
1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge.